Art. 2 
 
                  Disciplina d'impiego dei sistemi 
                   di aeromobili senza equipaggio 
 
  1. Le regole per l'impiego operativo dei sistemi  di  aeromobili  a
pilotaggio remoto  (SAPR)  in  dotazione  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di istituto cui al precedente art. 1, comma 2, sono emanate
dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia
costiera, tenuto conto della regolamentazione adottata dall'Autorita'
per l'Aviazione militare, salvaguardando le esigenze di  operativita'
e  tempestivita'  finalizzate  all'efficace  disimpegno  dei  compiti
istituzionali. 
  2. Le regole di impiego sono condivise  con  l'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile per quanto di competenza.