Art. 2 Disciplina d'impiego dei sistemi di aeromobili senza equipaggio 1. Le regole per l'impiego operativo dei sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) in dotazione per lo svolgimento delle attivita' di istituto cui al precedente art. 1, comma 2, sono emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, tenuto conto della regolamentazione adottata dall'Autorita' per l'Aviazione militare, salvaguardando le esigenze di operativita' e tempestivita' finalizzate all'efficace disimpegno dei compiti istituzionali. 2. Le regole di impiego sono condivise con l'Ente nazionale per l'aviazione civile per quanto di competenza.