Art. 4 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. L'utilizzo di sistemi di  ripresa  fotografica,  video  e  audio
installati  sugli  aeromobili  a  pilotaggio  remoto  per   finalita'
operative e' consentito, ove necessario, per attivita' di  ricerca  e
soccorso in mare  ovvero  per  documentare  una  specifica  attivita'
preventiva  o  repressiva  di  fattispecie  di   reato   o   illeciti
amministrativi, situazioni dalle quali derivino  o  possano  derivare
pericoli per la vita umana in mare, minacce per  la  sicurezza  della
navigazione, per la  tutela  della  filiera  ittica,  della  pesca  e
dell'ambiente  ovvero  un  pericolo  per  la  vita  e   l'incolumita'
dell'operatore, o specifiche attivita' poste  in  essere  durante  il
servizio che siano espressione di poteri autoritativi  degli  organi,
uffici e comandi del Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia
costiera. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, la registrazione ed  il  trattamento
dei dati, anche personali, strettamente necessari  ed  indispensabili
per le finalita' ivi indicate, sono effettuati ai sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 maggio 2018,  n.  51,  nonche'  dal  regolamento  (UE)
2016/679 e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101,  nonche'  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15. 
  3.  Con  il  provvedimento  di  cui  all'art.  2,  comma  1,   sono
disciplinate, anche sotto il profilo autorizzativo, le  modalita'  di
raccolta, registrazione e trattamento dei  dati  personali  ai  sensi
dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica  15  gennaio
2018 n. 15.