Art. 4 Protezione dei dati personali 1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio installati sugli aeromobili a pilotaggio remoto per finalita' operative e' consentito, ove necessario, per attivita' di ricerca e soccorso in mare ovvero per documentare una specifica attivita' preventiva o repressiva di fattispecie di reato o illeciti amministrativi, situazioni dalle quali derivino o possano derivare pericoli per la vita umana in mare, minacce per la sicurezza della navigazione, per la tutela della filiera ittica, della pesca e dell'ambiente ovvero un pericolo per la vita e l'incolumita' dell'operatore, o specifiche attivita' poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. 2. Nei casi di cui al comma 1, la registrazione ed il trattamento dei dati, anche personali, strettamente necessari ed indispensabili per le finalita' ivi indicate, sono effettuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' dal regolamento (UE) 2016/679 e, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15. 3. Con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 1, sono disciplinate, anche sotto il profilo autorizzativo, le modalita' di raccolta, registrazione e trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018 n. 15.