Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. All'assolvimento dei compiti  e  delle  funzioni  derivanti  dal
presente decreto, le amministrazioni interessate  provvedono  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. 
 
    Roma, 10 febbraio 2021 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                             De Micheli 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Guerini 
 
              Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
                      del territorio e del mare 
                                Costa 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                  alimentari e forestali ad interim 
                                Conte 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 676