Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'assolvimento dei compiti e delle funzioni derivanti dal presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 10 febbraio 2021 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'interno Lamorgese Il Ministro della difesa Guerini Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim Conte Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 676