Art. 3 Determinazione di assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalita' di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera b) 1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono assegnate alle Autorita' di sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero alle Autorita' marittime ai fini del riconoscimento, secondo quanto previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera b), nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 per ciascuna Autorita' di sistema portuale, Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero Autorita' marittima, in favore: a) del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di un contributo pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19; b) delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. 2. Ai fini del comma 1, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro trasmettono apposita domanda, entro il 31 gennaio 2021, esclusivamente via pec, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua. La domanda e' corredata, a pena di inammissibilita': a) da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, che attesti la volonta' dell'Ente di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, nel limite massimo consentito di 4 milioni di euro per l'anno 2020, calcolato secondo quanto previsto alla lettera b) del sopracitato art. 199; b) dall'attestazione del legale rappresentante dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 del numero di giornate di lavoro prestate in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019; c) dall'attestazione del legale rappresentante delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, il numero di turni lavorativi prestati in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. 3. Le Autorita' marittime presentano, nei termini e secondo le modalita' di cui al comma 2, le domande relative al riconoscimento dei benefici di cui al citato art. 199, comma 1, lettera b), in favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dei titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, operanti porti non sede di Autorita' di sistema portuale. 4. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne procede all'istruttoria della domande e all'adozione del provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse, disponendo l'erogazione delle risorse in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. 5. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla riduzione delle somme spettanti agli aventi diritto, mediante riparto proporzionale rispetto al totale delle somme. 6. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra compensazione del danno subito.