Art. 3 
 
Determinazione  di  assegnazione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui
  all'art. 199, comma 7, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  per le finalita' di cui al medesimo art. 199, comma 1, lettera b) 
 
  1. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  all'art.  199,  comma  7,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono assegnate  alle  Autorita'  di
sistema portuale ed all'Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero alle
Autorita'  marittime  ai  fini  del  riconoscimento,  secondo  quanto
previsto dal citato art. 199, comma 1, lettera b), nel limite massimo
di 4 milioni di euro  per  l'anno  2020  per  ciascuna  Autorita'  di
sistema portuale, Autorita' portuale di Gioia Tauro ovvero  Autorita'
marittima, in favore: 
    a) del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui  all'art.  17
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di un contributo pari ad euro  90
per ogni lavoratore  in  relazione  a  ciascuna  giornata  di  lavoro
prestata in meno rispetto  al  corrispondente  mese  dell'anno  2019,
riconducibile alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19; 
    b) delle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, titolari di  contratti  d'appalto  di  attivita'
comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma  7,  ultimo
periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo,  pari  a
euro 90 per ogni  turno  lavorativo  prestato  in  meno  rispetto  al
corrispondente  mese  dell'anno  2019,  riconducibile   alle   mutate
condizioni economiche  degli  scali  del  sistema  portuale  italiano
conseguenti all'emergenza da COVID-19. 
  2. Ai fini  del  comma  1,  le  Autorita'  di  sistema  portuale  e
l'Autorita' portuale di Gioia  Tauro  trasmettono  apposita  domanda,
entro il 31  gennaio  2021,  esclusivamente  via  pec,  all'indirizzo
dg.tm@pec.mit.gov.it alla Direzione generale per la  vigilanza  sulle
Autorita'  portuali,  le  infrastrutture   portuali,   il   trasporto
marittimo e per vie d'acqua. La  domanda  e'  corredata,  a  pena  di
inammissibilita': 
    a) da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente,  che
attesti la volonta' dell'Ente di corrispondere al soggetto  fornitore
di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 ovvero alle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della  legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di  attivita'
comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'art. 18, comma  7,  ultimo
periodo, della medesima legge n. 84  del  1994,  un  contributo,  nel
limite massimo consentito di 4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
calcolato secondo quanto previsto alla  lettera  b)  del  sopracitato
art. 199; 
    b)  dall'attestazione  del  legale  rappresentante  dei  soggetti
fornitori di lavoro portuale ai sensi dell'art.  17  della  legge  28
gennaio 1994, n. 84 del numero di giornate di lavoro prestate in meno
rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019; 
    c) dall'attestazione  del  legale  rappresentante  delle  imprese
autorizzate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
titolari di contratti  d'appalto  di  attivita'  comprese  nel  ciclo
operativo ai sensi dell'art.  18,  comma  7,  ultimo  periodo,  della
medesima legge n. 84 del 1994, il numero di turni lavorativi prestati
in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. 
  3. Le Autorita' marittime presentano,  nei  termini  e  secondo  le
modalita' di cui al comma 2, le domande  relative  al  riconoscimento
dei benefici di cui al citato art.  199,  comma  1,  lettera  b),  in
favore dei soggetti fornitori di lavoro portuale ai  sensi  dell'art.
17 della legge  28  gennaio  1994,  n.  84  ovvero  dei  titolari  di
contratti d'appalto di attivita'  comprese  nel  ciclo  operativo  ai
sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge  n.
84 del  1994,  operanti  porti  non  sede  di  Autorita'  di  sistema
portuale. 
  4. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie  d'acqua
interne procede all'istruttoria  della  domande  e  all'adozione  del
provvedimento conclusivo entro quindici giorni dal ricevimento  delle
stesse, disponendo l'erogazione  delle  risorse  in  unica  soluzione
entro il 28 febbraio 2021. 
  5. In caso di insufficienza delle  risorse  stanziate,  si  procede
alla riduzione delle somme spettanti agli  aventi  diritto,  mediante
riparto proporzionale rispetto al totale delle somme. 
  6. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovra compensazione del  danno
subito.