Art. 4 
 
Modalita' di determinazione delle quote di avanzo di  amministrazione
  ai sensi dell'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio  2020,
  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,
  n. 77 
 
  1.  Il  limite  complessivo  dell'avanzo  di  amministrazione,   in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.   199,   comma   8,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  eventualmente  utilizzabile  da
parte di tutte le Autorita'  di  sistema  portuale  e  dall'Autorita'
portuale di Gioia Tauro per la riduzione dei canoni concessori di cui
al comma 1 lettera a) del medesimo art. 199,  e'  determinato  in  10
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'esistenza dell'avanzo di amministrazione di  cui  al  comma  1
esclude la possibilita' di accedere alle risorse di cui agli articoli
2 e 3. 
  3. Al fine di consentire al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  autorizzare  le  Autorita'  di  sistema   portuale   e
l'Autorita'  portuale  di  Gioia  Tauro  ad  utilizzare  l'avanzo  di
amministrazione per le finalita' di cui comma 1,  ciascuna  Autorita'
comunica alla Direzione generale per  la  vigilanza  sulle  Autorita'
portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto  marittimo  e  per
vie d'acqua interne del medesimo Ministero, entro il 31 gennaio 2021,
all'indirizzo di posta elettronica  dg.tm@pec.mit.gov.it l'intenzione
di procedere alla riduzione  dei  canoni  concessori  secondo  quanto
previsto  dall'art.  2,  indicando  l'entita'  della  riduzione,   le
conseguenti  minore  entrate,  l'entita'  delle   entrate   derivanti
nell'anno  2020  dalla  riscossione  di  tasse  portuali,  tasse   di
ancoraggio e diritti di porto e l'entita' di risorse  disponibili  in
bilancio utilizzabili per procedere alla riduzione. 
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, determina,  fino
alla concorrenza dell'importo indicato al comma 8, dell'art. 199, per
ciascuna Autorita' l'entita' della quota utilizzabile dell'avanzo  di
amministrazione  calcolata   tenendo   conto   dell'ammontare   della
riduzione dei canoni prevista rispetto alle effettiva  disponibilita'
dell'avanzo di ciascuna  Autorita'.  Nel  caso  in  cui  gli  importi
riconoscibili   siano   complessivamente   superiori   alle   risorse
stanziate, l'entita' delle quote utilizzabili per  la  riduzione  dei
canoni sara' proporzionalmente ridotto. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 novembre 2020 
 
                                              Il Ministro: De Micheli 

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 3634