Art. 4 Modalita' di determinazione delle quote di avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 1. Il limite complessivo dell'avanzo di amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 199, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente utilizzabile da parte di tutte le Autorita' di sistema portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per la riduzione dei canoni concessori di cui al comma 1 lettera a) del medesimo art. 199, e' determinato in 10 milioni di euro per l'anno 2020. 2. L'esistenza dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 1 esclude la possibilita' di accedere alle risorse di cui agli articoli 2 e 3. 3. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di autorizzare le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale di Gioia Tauro ad utilizzare l'avanzo di amministrazione per le finalita' di cui comma 1, ciascuna Autorita' comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del medesimo Ministero, entro il 31 gennaio 2021, all'indirizzo di posta elettronica dg.tm@pec.mit.gov.it l'intenzione di procedere alla riduzione dei canoni concessori secondo quanto previsto dall'art. 2, indicando l'entita' della riduzione, le conseguenti minore entrate, l'entita' delle entrate derivanti nell'anno 2020 dalla riscossione di tasse portuali, tasse di ancoraggio e diritti di porto e l'entita' di risorse disponibili in bilancio utilizzabili per procedere alla riduzione. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, determina, fino alla concorrenza dell'importo indicato al comma 8, dell'art. 199, per ciascuna Autorita' l'entita' della quota utilizzabile dell'avanzo di amministrazione calcolata tenendo conto dell'ammontare della riduzione dei canoni prevista rispetto alle effettiva disponibilita' dell'avanzo di ciascuna Autorita'. Nel caso in cui gli importi riconoscibili siano complessivamente superiori alle risorse stanziate, l'entita' delle quote utilizzabili per la riduzione dei canoni sara' proporzionalmente ridotto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2020 Il Ministro: De Micheli Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3634