Art. 11 
 
  Le operazioni  d'asta  vengono  eseguite  nei  locali  della  Banca
d'Italia,  dopo  la  scadenza  del  termine   di   cui   all'articolo
precedente, in presenza di un rappresentante della Banca  medesima  e
con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione  telematica,
di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che
ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel  quale
devono essere evidenziati, per  ciascuna  tranche,  i  rendimenti  di
aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi,
determinati dalla differenza tra 100 e  i  corrispondenti  prezzi  di
aggiudicazione. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal  comma
precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono  scegliere
di svolgere le operazioni d'asta, relative al  titolo  oggetto  della
presente  emissione,  da  remoto  mediante  l'ausilio  di   strumenti
informatici,  sulla  base   di   modalita'   concordate   dalle   due
istituzioni.