Art. 3 
 
               Organismo di certificazione o ispezione 
 
  1. L'organismo di certificazione  o  ispezione  deve  possedere  un
certificato di accreditamento specifico  emesso,  rispettivamente,  a
fronte della ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, che riporti  nello  scopo
di accreditamento il riferimento alle attivita' di verifica dei  siti
web di confronto ai sensi del comma  3  dell'art.  126-terdecies  del
testo unico bancario (decreto legislativo  n.  385/1993),  introdotto
con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37. 
  2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato
ai  sensi  e  in  conformita'  del  regolamento  (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  3. L'organismo di certificazione o ispezione, in tutto il  processo
di  valutazione  della  conformita',  deve  servirsi   di   personale
competente ai sensi della norma ISO/IEC 27006, Annex  A,  per  quanto
applicabile. 
  4. Per il calcolo dei tempi  di  verifica  si  applica  la  ISO/IEC
27006, e i documenti IAF in vigore per i Sistemi  di  gestione  e  si
raccomanda  per  il  sito  web  di  confronto  il  possesso  di   una
certificazione accreditata ISO/IEC 27001. 
  5.  L'organismo  di  certificazione  o  ispezione  svolge  le   sue
attivita' di certificazione e/o ispezione nell'arco di  un  ciclo  di
tre anni. Nel corso del ciclo tale organismo deve effettuare, oltre a
quelle annuali, almeno due verifiche senza preavviso, per  verificare
a campione gli aspetti di cui all'art. 4 del presente decreto, e  per
accertare   se   le   parti   dalle   quali    dipende    l'esercizio
dell'impianto/SW sono in  condizioni  di  efficienza,  se  funzionano
regolarmente  e   se   e'   stato   ottemperato   alle   prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche.