Art. 3
Organismo di certificazione o ispezione
1. L'organismo di certificazione o ispezione deve possedere un
certificato di accreditamento specifico emesso, rispettivamente, a
fronte della ISO/IEC 17065 o ISO/IEC 17020, che riporti nello scopo
di accreditamento il riferimento alle attivita' di verifica dei siti
web di confronto ai sensi del comma 3 dell'art. 126-terdecies del
testo unico bancario (decreto legislativo n. 385/1993), introdotto
con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37.
2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato
ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. L'organismo di certificazione o ispezione, in tutto il processo
di valutazione della conformita', deve servirsi di personale
competente ai sensi della norma ISO/IEC 27006, Annex A, per quanto
applicabile.
4. Per il calcolo dei tempi di verifica si applica la ISO/IEC
27006, e i documenti IAF in vigore per i Sistemi di gestione e si
raccomanda per il sito web di confronto il possesso di una
certificazione accreditata ISO/IEC 27001.
5. L'organismo di certificazione o ispezione svolge le sue
attivita' di certificazione e/o ispezione nell'arco di un ciclo di
tre anni. Nel corso del ciclo tale organismo deve effettuare, oltre a
quelle annuali, almeno due verifiche senza preavviso, per verificare
a campione gli aspetti di cui all'art. 4 del presente decreto, e per
accertare se le parti dalle quali dipende l'esercizio
dell'impianto/SW sono in condizioni di efficienza, se funzionano
regolarmente e se e' stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche.