Art. 4
Procedura di valutazione della conformita'
1. La procedura di valutazione di conformita', che dovra' garantire
il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza
e competenza, si articola nelle seguenti fasi:
presentazione della domanda informatizzata da parte del soggetto
richiedente attraverso la sottoscrizione digitale dei dati inseriti,
l'assegnazione di un numero di protocollo informatico e la
registrazione nell'area riservata del soggetto, dove la domanda
potra' essere visualizzata;
istruttoria, consistente nella verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del TUB. Per
garantire la correttezza delle informazioni, l'organismo di
certificazione o ispezione valuta:
il processo di accettazione delle proposte da pubblicare sul
sito;
i criteri di classificazione delle proposte messe a confronto,
e il loro rispetto nel tempo ad una certa data, inclusa la
tracciabilita' e non modificabilita' delle informazioni pubblicate;
la ripetibilita' della comparazione, il controllo di eventuali
strategie scorrette anche con riguardo ai prezzi e la metodologia di
validazione dei dati di ingresso, secondo un criterio dipendente
dall'oggetto della comparazione;
l'indipendenza dei titolari del sito web rispetto ai soggetti
che propongono le offerte dei conti di pagamento. Ogni conflitto di
interesse deve essere identificato e analizzato, e poi gestito, anche
mediante l'adozione di idonee misure organizzative, in modo da
evitare che incidano negativamente sugli interessi degli utenti del
sito e dei soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento.
Di tali conflitti di interesse, della loro natura e delle fonti degli
stessi e' resa chiara informativa agli utenti del sito e ai soggetti
che propongono le offerte dei conti di pagamento;
se i sistemi di sicurezza adottati per la gestione del sito
siano tali da garantire la sicurezza, integrita' e la disponibilita'
delle informazioni;
che le informazioni siano chiare e facilmente accessibili
dall'utente;
il rispetto della legislazione e normazione tecnica applicabile
in materia, nonche' della legislazione in materia di protezione dei
dati personali applicabile al sito web.
4. Non si potra' dare corso al rilascio dell'attestazione di
conformita' nel caso in cui manchi anche uno solo dei requisiti
previsti dall'art. 126-terdecies, comma 2, del testo unico bancario.
5. L'attestazione di conformita' deve fare esplicito riferimento,
nello scopo, ai «Siti web di confronto ai sensi del comma 3 dell'art.
126-terdecies del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385/1993), introdotto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37».
6. I titolari dei siti che hanno ottenuto l'attestazione di
conformita', inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione
dell'organismo di certificazione o ispezione sulla sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2 dell'art. 126-terdecies del TUB alla
Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web.
7. Negli anni successivi al primo, l'organismo di certificazione o
ispezione esegue la verifica dei requisiti per il rilascio
dell'attestazione di conformita' senza la necessita' che il titolare
del sito web ripresenti la domanda di avvio della procedura di
valutazione della conformita'.