Art. 4 
 
             Procedura di valutazione della conformita' 
 
  1. La procedura di valutazione di conformita', che dovra' garantire
il rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza,  correttezza
e competenza, si articola nelle seguenti fasi: 
    presentazione della domanda informatizzata da parte del  soggetto
richiedente attraverso la sottoscrizione digitale dei dati  inseriti,
l'assegnazione  di  un  numero  di  protocollo   informatico   e   la
registrazione nell'area  riservata  del  soggetto,  dove  la  domanda
potra' essere visualizzata; 
    istruttoria,  consistente  nella  verifica   del   possesso   dei
requisiti di cui al comma 2  dell'art.  126-terdecies  del  TUB.  Per
garantire  la  correttezza   delle   informazioni,   l'organismo   di
certificazione o ispezione valuta: 
      il processo di accettazione delle proposte  da  pubblicare  sul
sito; 
      i criteri di classificazione delle proposte messe a  confronto,
e  il  loro  rispetto  nel  tempo  ad  una  certa  data,  inclusa  la
tracciabilita' e non modificabilita' delle informazioni pubblicate; 
      la ripetibilita' della comparazione, il controllo di  eventuali
strategie scorrette anche con riguardo ai prezzi e la metodologia  di
validazione dei dati di  ingresso,  secondo  un  criterio  dipendente
dall'oggetto della comparazione; 
      l'indipendenza dei titolari del sito web rispetto  ai  soggetti
che propongono le offerte dei conti di pagamento. Ogni  conflitto  di
interesse deve essere identificato e analizzato, e poi gestito, anche
mediante l'adozione  di  idonee  misure  organizzative,  in  modo  da
evitare che incidano negativamente sugli interessi degli  utenti  del
sito e dei soggetti che propongono le offerte dei conti di pagamento.
Di tali conflitti di interesse, della loro natura e delle fonti degli
stessi e' resa chiara informativa agli utenti del sito e ai  soggetti
che propongono le offerte dei conti di pagamento; 
      se i sistemi di sicurezza adottati per  la  gestione  del  sito
siano tali da garantire la sicurezza, integrita' e la  disponibilita'
delle informazioni; 
      che le  informazioni  siano  chiare  e  facilmente  accessibili
dall'utente; 
      il rispetto della legislazione e normazione tecnica applicabile
in materia, nonche' della legislazione in materia di  protezione  dei
dati personali applicabile al sito web. 
  4. Non si  potra'  dare  corso  al  rilascio  dell'attestazione  di
conformita' nel caso in cui  manchi  anche  uno  solo  dei  requisiti
previsti dall'art. 126-terdecies, comma 2, del testo unico bancario. 
  5. L'attestazione di conformita' deve fare  esplicito  riferimento,
nello scopo, ai «Siti web di confronto ai sensi del comma 3 dell'art.
126-terdecies  del  testo  unico  bancario  (decreto  legislativo  n.
385/1993), introdotto con decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37». 
  6. I  titolari  dei  siti  che  hanno  ottenuto  l'attestazione  di
conformita', inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione
dell'organismo di certificazione o ispezione  sulla  sussistenza  dei
requisiti di cui al comma 2  dell'art.  126-terdecies  del  TUB  alla
Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito web. 
  7. Negli anni successivi al primo, l'organismo di certificazione  o
ispezione  esegue  la  verifica  dei  requisiti   per   il   rilascio
dell'attestazione di conformita' senza la necessita' che il  titolare
del sito web ripresenti  la  domanda  di  avvio  della  procedura  di
valutazione della conformita'.