Art. 5 
 
                    Casi di sospensione e revoca 
                  dell'attestazione di conformita' 
 
  1. L'attestazione di conformita' puo' essere temporalmente sospesa,
con   decisione   motivata,   ad   iniziativa    dell'organismo    di
certificazione o ispezione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi: 
    a) mancata comunicazione di  variazioni  intervenute  su  proprie
caratteristiche, aventi effetto sui requisiti della valutazione della
conformita'; 
    b) carenze gravi  riscontrate  relativamente  al  rispetto  delle
norme definite dal presente decreto; 
    c)  mancato  rispetto  dei  tempi  stabiliti  per  l'invio  della
relazione dell'organismo di certificazione  o  ispezione  alla  Banca
d'Italia; 
    d) altre motivazioni previste dalle norme di accreditamento. 
  2. La sospensione, comunque, non potra' avere una durata  superiore
a sessanta giorni, decorsi i quali, l'attestazione di conformita'  e'
revocata, salvo la  conferma  della  stessa  a  seguito  di  verifica
effettuata da  un  organismo  di  certificazione  o  ispezione  della
rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.