Art. 5
Casi di sospensione e revoca
dell'attestazione di conformita'
1. L'attestazione di conformita' puo' essere temporalmente sospesa,
con decisione motivata, ad iniziativa dell'organismo di
certificazione o ispezione che l'ha rilasciata, nei seguenti casi:
a) mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie
caratteristiche, aventi effetto sui requisiti della valutazione della
conformita';
b) carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle
norme definite dal presente decreto;
c) mancato rispetto dei tempi stabiliti per l'invio della
relazione dell'organismo di certificazione o ispezione alla Banca
d'Italia;
d) altre motivazioni previste dalle norme di accreditamento.
2. La sospensione, comunque, non potra' avere una durata superiore
a sessanta giorni, decorsi i quali, l'attestazione di conformita' e'
revocata, salvo la conferma della stessa a seguito di verifica
effettuata da un organismo di certificazione o ispezione della
rimozione delle cause che hanno portato alla sospensione.