Art. 6 
 
            Casi di esclusione dei prestatori di servizi 
               di pagamento dal sito web di confronto 
 
  1. I titolari dei  siti  web  possono  escludere  i  prestatori  di
servizi di pagamento (PSP) dai confronti tra le offerte  relative  ai
conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per  i
seguenti motivi: 
    a) quando il PSP non fornisce al titolare  del  sito  web,  entro
quindici giorni dalla  richiesta  fatta  per  iscritto  dal  titolare
stesso, i dati necessari per il confronto delle offerte; 
    b) in caso di accertata mancata  corrispondenza,  per  tre  volte
consecutive, tra i costi dei servizi inviati dal PSP al titolare  dei
siti web e quanto lo stesso PSP offre alla propria clientela per  gli
stessi servizi; 
    c) in caso  di  gravi  violazioni  di  disposizioni  legislative,
regolamentari o statutarie o gravi  irregolarita'  nello  svolgimento
dell'attivita' propria del PSP. 
  2. Della decisione di esclusione e' data  tempestiva  comunicazione
alla Banca d'Italia ed anche al prestatore dei servizi  di  pagamento
interessato.