Art. 6
Casi di esclusione dei prestatori di servizi
di pagamento dal sito web di confronto
1. I titolari dei siti web possono escludere i prestatori di
servizi di pagamento (PSP) dai confronti tra le offerte relative ai
conti di pagamento, effettuati per il tramite del sito stesso, per i
seguenti motivi:
a) quando il PSP non fornisce al titolare del sito web, entro
quindici giorni dalla richiesta fatta per iscritto dal titolare
stesso, i dati necessari per il confronto delle offerte;
b) in caso di accertata mancata corrispondenza, per tre volte
consecutive, tra i costi dei servizi inviati dal PSP al titolare dei
siti web e quanto lo stesso PSP offre alla propria clientela per gli
stessi servizi;
c) in caso di gravi violazioni di disposizioni legislative,
regolamentari o statutarie o gravi irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' propria del PSP.
2. Della decisione di esclusione e' data tempestiva comunicazione
alla Banca d'Italia ed anche al prestatore dei servizi di pagamento
interessato.