Art. 7 
 
Modalita' e termini per la comparazione  dei  prodotti  bancari  piu'
  diffusi. Modalita' di pubblicazione. Aggiornamenti periodici 
 
  1. All'atto dell'adesione al sito web da parte del PSP, il titolare
richiede tramite PEC ai PSP i dati necessari per il  confronto  delle
offerte. Entro quindici giorni dalla richiesta, il PSP  e'  tenuto  a
fornire tramite PEC i dati richiesti. 
  2. I PSP sono tenuti a  inviare  tramite  PEC,  o  altra  modalita'
avente valore legale, al titolare del sito web le modifiche dei  dati
gia' forniti per la comparazione in modo tempestivo  e  comunque  non
oltre quindici giorni dall'intervenuta  variazione  delle  condizioni
contrattuali. 
  3. Il titolare del sito web provvede alla  pubblicazione  dei  dati
forniti dai PSP sia in sede di prima applicazione  sia  nel  caso  di
aggiornamenti periodici tempestivamente e comunque non  oltre  cinque
giorni dalla ricezione dei dati stessi. 
  4. Il titolare del sito web e' tenuto ad assicurare  nell'attivita'
di pubblicazione il rispetto  dei  criteri  di  cui  all'art.  4  del
presente decreto, criteri in base ai quali ha ottenuto l'attestazione
conformita' da parte dell'organismo di certificazione o ispezione.