Art. 7 Modalita' e termini per la comparazione dei prodotti bancari piu' diffusi. Modalita' di pubblicazione. Aggiornamenti periodici 1. All'atto dell'adesione al sito web da parte del PSP, il titolare richiede tramite PEC ai PSP i dati necessari per il confronto delle offerte. Entro quindici giorni dalla richiesta, il PSP e' tenuto a fornire tramite PEC i dati richiesti. 2. I PSP sono tenuti a inviare tramite PEC, o altra modalita' avente valore legale, al titolare del sito web le modifiche dei dati gia' forniti per la comparazione in modo tempestivo e comunque non oltre quindici giorni dall'intervenuta variazione delle condizioni contrattuali. 3. Il titolare del sito web provvede alla pubblicazione dei dati forniti dai PSP sia in sede di prima applicazione sia nel caso di aggiornamenti periodici tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione dei dati stessi. 4. Il titolare del sito web e' tenuto ad assicurare nell'attivita' di pubblicazione il rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto, criteri in base ai quali ha ottenuto l'attestazione conformita' da parte dell'organismo di certificazione o ispezione.