IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e interventi correlati; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica; Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»; Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l'art. 41; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 48; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, con il quale la somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al 2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020; Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del sopracitato decreto; Dato atto che, il Ministero dell'istruzione, con nota del 6 ottobre 2020, prot. n. 29374, ha fornito alle province, alle citta' metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni necessarie per accedere all'applicativo del Ministero e per comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro il quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore 18,00 del giorno 17 novembre 2020, termine assegnato tenuto conto del maggior termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020; Considerato che, entro il termine del 17 novembre 2020 tutte le province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale hanno fatto pervenire i propri piani di interventi relativi agli edifici scolastici di propria competenza; Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione con riferimento ai piani presentati dai sopracitati enti locali, sono emersi alcuni errori in merito all'indicazione dei codici unici di progetto (CUP) forniti dagli stessi enti e sono emerse imprecisioni e discordanze in relazione alla denominazione o all'importo di alcuni progetti; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76 del 2020, l'errata indicazione dei codici unici di progetto (CUP) determina la nullita' del provvedimento di assegnazione del finanziamento; Dato atto che, al fine di consentire la correzione dei codici CUP e per superare le altre criticita' riscontrate durante le operazioni di verifica, il Ministero dell'istruzione ha riaperto il sistema informativo per il caricamento dei dati fino al 7 dicembre 2020 per consentire da parte dei soli enti interessati la correzione dei dati forniti; Considerato che, entro il termine del 7 dicembre 2020 tutti gli enti interessati hanno proceduto alla correzione dei dati inizialmente forniti; Dato atto che, l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, prevede che con il successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento siano individuati anche i termini di aggiudicazione dei relativi interventi nonche' le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi' come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020; Ritenuto quindi, di poter individuare gli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle province, delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, cosi' come dagli stessi proposti, nonche' di definire termini e modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi; Decreta: Art. 1 Assegnazione risorse 1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari a euro 835.218.467,15. 2. La somma residua pari a euro 19.781.532,85 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 855.000.000,00 e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129. 3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - dall'anno 2020 all'anno 2024 e l'utilizzo delle medesime e' comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati a iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del presente decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021.