Art. 3 
 
                 Modifica dei piani degli interventi 
                      per esigenze sopravvenute 
 
  1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi  per  sopravvenute
esigenze idoneamente motivate dal  punto  di  vista  tecnico  possono
essere approvate con decreto del direttore della  Direzione  generale
competente del Ministero dell'istruzione, fermi  restando  i  termini
per le proposte  di  aggiudicazione  dei  lavori  definiti  ai  sensi
dell'art. 2. 
  2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte  degli
enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in  sede
di sviluppo progettuale, l'intervento proposto  non  sia  compatibile
ne'  preservabile  con  altri  interventi  relativi  alla   sicurezza
strutturale e sismica del medesimo edificio.