Art. 4 
 
           Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio 
 
  1.  Le  erogazioni  sono  disposte  direttamente  dalla   Direzione
generale  per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,   l'edilizia
scolastica e la scuola  digitale  del  Ministero  dell'istruzione  in
favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita': 
    a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento,  a  richiesta
dell'ente locale beneficiario; 
    b) la restante somma puo' essere richiesta  solo  successivamente
all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e  viene  erogata  sulla  base
degli stati di avanzamento lavori o delle spese  maturate  dall'ente,
debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del  90%  della  spesa  complessiva  al  netto  del
ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito  dell'avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione. 
  2. Le economie di gara non restano nella  disponibilita'  dell'ente
locale per gli interventi autorizzati con  il  presente  decreto,  ma
sono comunque destinate e riassegnate all'ente locale  per  ulteriori
interventi che dovranno essere autorizzati con decreto  del  Ministro
dell'istruzione. 
  3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che  costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e  ad  aggiornare  i
dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. 
  5. Il monitoraggio degli interventi  avviene  anche  ai  sensi  del
decreto  legislativo   29   dicembre   2011,   n.   229,   attraverso
l'implementazione della Banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche
(BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, classificando le opere sotto la voce «LB 202A -  comma  63  -
Efficientamento energetico scuole».