IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con L'AUTORITA' POLITICA DELEGATA PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA E LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DI INTERESSE NAZIONALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare, l'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante i principi per il riequilibrio territoriale, che, al comma 2-bis, prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, con il quale sono stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 7-bis, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a), b), c) e d), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che prevede, al comma 3, che la stessa sia corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche; Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente disposizioni riguardanti il «Documento pluriennale di pianificazione» («Documento»), il quale include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali; Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, il quale stabilisce che in apposita sezione del Documento e' ricompresa, tra l'altro, l'elencazione delle opere da realizzare nei diversi settori di competenza di ciascun Ministero, con l'indicazione sia dell'ordine di priorita' e dei criteri utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi e dei relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna di tali opere deve essere corredata del relativo codice unico di progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche («BDAP») istituita dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed indicata la localizzazione delle opere; Visto inoltre l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente «Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti» che prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri, di linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire la predisposizione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, in attuazione del citato art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida per la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e del Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti in opere pubbliche», ed in particolare l'allegato II, che delinea lo schema-tipo di Documento, che deve delineare gli obiettivi e le strategie dei Ministeri rendendoli coerenti con le risorse finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a disposizione nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche; Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferente al monitoraggio dei programmi cofinanziati dall'Unione europea a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), nonche' degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC); Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti; Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che definisce l'ambito di applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per i soggetti individuati di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere; Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono il contenuto informativo minimo dei sistemi informatizzati di cui al citato art. 1, alimentanti la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione, tramite apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2 del medesimo decreto legislativo; Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente modalita' e regole di trasmissione dei dati; Visto il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Considerato che il comma 4 del citato art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 impone che dall'attuazione dello stesso articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; Ritenuto di adottare le piu' opportune modalita' idonee a verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati antecedentemente alla data del 1° gennaio 2020, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 7-bis, nonche' per monitorare l'andamento della spesa erogata; allo scopo valutando di utilizzare le misure e gli strumenti disponibili a legislazione vigente; Ritenuto di rinviare a eventuali successivi decreti il ricorso ad ogni altra modalita' e procedura al fine di migliorare il flusso informativo necessario per gli scopi, anche in un'ottica di coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio della spesa dei Ministeri gia' previsti a legislazione vigente, ferma restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2019, n. 142, concernente «Modalita' di verifica del volume complessivo annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud», adottato in attuazione del citato art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nel testo vigente alla data del 10 maggio 2019; Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 10 maggio 2019, in applicazione dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'articolo 30 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall' art. 41, comma 3-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, si intendono: a) per «Amministrazioni centrali», i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri; b) per «stanziamenti ordinari in conto capitale», gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale; c) per «programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale», i programmi di spesa in conto capitale non finalizzati alla gestione di situazioni di emergenza e al soddisfacimento di esigenze inerenti la difesa, senza esplicita identificazione, a livello di norma primaria, dei territori beneficiari; d) per «criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione», eventuali criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati dalla normativa di riferimento dei singoli programmi o adottati in conformita' alla stessa dalle amministrazioni titolari dei programmi di spesa, ovvero oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata; e) per «autorizzazione di spesa pluriennale in conto capitale», un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento di bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che dispiega i propri effetti in un intervallo temporale superiore ad un solo esercizio finanziario e che puo' assumere la fattispecie di «legge pluriennale» o «contributo pluriennale» secondo le definizioni adottate ai fini dell'allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, predisposto ai sensi dell'art. 10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; f) per «popolazione residente» si intende la popolazione residente al primo gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale; g) per «spesa erogata», l'importo dei pagamenti effettuati in un dato esercizio finanziario a valere sugli stanziamenti ordinari riferiti ai programmi di spesa in conto capitale; h) per «ripartizione territoriale», la disaggregazione della spesa in conto capitale secondo l'area geografica di riferimento, tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale. L'attribuzione della spesa al territorio e' effettuata sulla base: per gli investimenti fissi lordi, della localizzazione dell'opera o del bene realizzato; per i contributi agli investimenti, della collocazione geografica dell'unita' beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle amministrazioni centrali, la localizzazione degli interventi effettuati dall'unita' beneficiaria delle risorse trasferite. La ripartizione territoriale puo' non riguardare la totalita' degli stanziamenti o dei pagamenti, laddove sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio; i) per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; l) per «BDAP», la Banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'art. 13 della legge n. 196 del 2009 in cui confluiscono i dati di monitoraggio delle opere pubbliche, a qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto previsto dalle leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e n. 190 del 23 dicembre 2014 nonche' dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.