IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                         MINISTRO PER IL SUD 
                     E LA COESIONE TERRITORIALE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
L'AUTORITA' POLITICA DELEGATA PER  IL  COORDINAMENTO  DELLA  POLITICA
ECONOMICA  E  LA  PROGRAMMAZIONE  DEGLI  INVESTIMENTI   PUBBLICI   DI
                         INTERESSE NAZIONALE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi
urgenti per la  coesione  sociale  e  territoriale,  con  particolare
riferimento a situazioni critiche in  alcune  aree  del  Mezzogiorno,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto in particolare, l'art.  7-bis  del  citato  decreto-legge  29
dicembre 2016,  n.  243,  recante  i  principi  per  il  riequilibrio
territoriale, che, al comma 2-bis, prevede l'adozione di  un  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
per il Sud e la coesione territoriale, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' politica delegata per
il coordinamento della politica economica e la  programmazione  degli
investimenti pubblici di  interesse  nazionale,  con  il  quale  sono
stabilite le modalita' per verificare che il  riparto  delle  risorse
dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita  o
al sostegno degli investimenti da  assegnare  sull'intero  territorio
nazionale, che non abbia criteri o indicatori  di  attribuzione  gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni  di  cui
al  comma  2  del  medesimo  art.  7-bis,  nonche'   per   monitorare
l'andamento della spesa erogata; 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica, e successive  modificazioni,  e,  in
particolare, l'art. 30, commi 8 e 9, lettere a), b),  c)  e  d),  che
delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi, al fine
di garantire la razionalizzazione,  la  trasparenza,  l'efficienza  e
l'efficacia delle procedure di spesa  relative  ai  finanziamenti  in
conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche; 
  Visto l'art. 10-bis della citata legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
concernente la nota di aggiornamento  del  documento  di  economia  e
finanza che prevede, al comma 3, che la stessa  sia  corredata  dalla
nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa di  carattere  non
permanente, con indicazione,  in  apposita  sezione,  di  quelle  che
rivestono carattere di contributi pluriennali; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge
31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia   di   valutazione   degli
investimenti relativi ad opere pubbliche; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto  legislativo  29
dicembre  2011,  n.  228,  concernente  disposizioni  riguardanti  il
«Documento pluriennale di  pianificazione»  («Documento»),  il  quale
include e rende coerenti tutti i piani e i  programmi  d'investimento
per opere pubbliche di competenza delle amministrazioni centrali; 
  Visto inoltre l'art. 5 del citato decreto legislativo  29  dicembre
2011, n. 228,  il  quale  stabilisce  che  in  apposita  sezione  del
Documento e' ricompresa, tra l'altro, l'elencazione  delle  opere  da
realizzare nei diversi settori di competenza  di  ciascun  Ministero,
con  l'indicazione  sia  dell'ordine  di  priorita'  e  dei   criteri
utilizzati per definire tale ordine, sia dei risultati attesi  e  dei
relativi indicatori di realizzazione e di impatto, e che ciascuna  di
tali opere  deve  essere  corredata  del  relativo  codice  unico  di
progetto («CUP») previsto dall'art. 11 della legge 16  gennaio  2003,
n. 3, il quale deve essere trasmesso a cura del Ministero  competente
alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  («BDAP»)  istituita
dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ed  indicata  la
localizzazione delle opere; 
  Visto inoltre l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo 29 dicembre
2011,  n.  228,  concernente  «Linee  guida  standardizzate  per   la
valutazione degli investimenti» che prevede  la  predisposizione,  da
parte  dei  Ministeri,  di  linee  guida  per  la  valutazione  degli
investimenti in opere pubbliche nei settori  di  propria  competenza,
finalizzate alla redazione del Documento, e che, al fine di garantire
la  predisposizione  da  parte   dei   Ministeri   di   linee   guida
standardizzate, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca, con proprio
decreto, un modello di riferimento per  la  redazione  da  parte  dei
Ministeri delle linee guida e uno schema-tipo di Documento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto
2012,  in  attuazione  del  citato  art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, in materia di «Linee guida  per
la valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche  e  del
Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti  in  opere
pubbliche»,  ed  in  particolare  l'allegato  II,  che   delinea   lo
schema-tipo di Documento, che  deve  delineare  gli  obiettivi  e  le
strategie  dei  Ministeri  rendendoli   coerenti   con   le   risorse
finanziarie e gli strumenti normativi e programmatori a  disposizione
nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche; 
  Visto l'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
afferente al  monitoraggio  dei  programmi  cofinanziati  dall'Unione
europea a valere sui fondi  strutturali  e  di  investimento  europei
(Fondi  SIE),  nonche'  degli   interventi   complementari   previsti
nell'ambito dell'Accordo di  partenariato  finanziati  dal  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183; 
  Visto l'art. 1, comma 703, lettera  l),  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, afferente al monitoraggio dei programmi gli  interventi
finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC); 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio  sullo
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica  dell'utilizzo
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e
del Fondo progetti; 
  Visto in particolare l'art. 1 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, che definisce  l'ambito  di  applicazione  del
medesimo decreto e prevede  tra  l'altro  l'obbligo  per  i  soggetti
individuati  di  detenere  ed  alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente le informazioni  anagrafiche,  finanziarie,
fisiche e procedurali relative alla pianificazione  e  programmazione
delle opere e dei relativi  interventi,  nonche'  all'affidamento  ed
allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo
stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi  complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere; 
  Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente  la  comunicazione  dei  dati  che
costituiscono   il   contenuto   informativo   minimo   dei   sistemi
informatizzati di cui al citato art. 1,  alimentanti  la  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche,  istituita  ai  sensi  dell'art.  13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione,  tramite  apposito
decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Ragioneria
generale dello Stato, del dettaglio  delle  informazioni  di  cui  al
citato art. 2 del medesimo decreto legislativo; 
  Visto in particolare l'art. 6 del medesimo decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, concernente modalita' e regole di trasmissione
dei dati; 
  Visto il decreto 26 febbraio 2013  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, concernente la definizione  dei  dati  riguardanti  le
opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi
gestionali  informatizzati  che  le  amministrazioni  e  i   soggetti
aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla  banca  dati
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato che il comma 4 del citato art. 7-bis del  decreto-legge
29 dicembre 2016, n.  243 impone  che  dall'attuazione  dello  stesso
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica  e  che  le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle
relative attivita' nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente; 
  Ritenuto  di  adottare  le  piu'  opportune  modalita'   idonee   a
verificare che il riparto delle risorse dei  programmi  di  spesa  in
conto  capitale  finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno   degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,  che  non
abbia  criteri  o  indicatori  di   attribuzione   gia'   individuati
antecedentemente alla data del 1° gennaio  2020,  sia  effettuato  in
conformita' alle disposizioni di cui al comma  2  del  medesimo  art.
7-bis, nonche' per monitorare l'andamento della spesa  erogata;  allo
scopo valutando di utilizzare le misure e gli strumenti disponibili a
legislazione vigente; 
  Ritenuto di rinviare a eventuali successivi decreti il  ricorso  ad
ogni altra modalita' e procedura al  fine  di  migliorare  il  flusso
informativo  necessario  per  gli  scopi,  anche  in   un'ottica   di
coordinamento con i documenti di programmazione e monitoraggio  della
spesa dei Ministeri  gia'  previsti  a  legislazione  vigente,  ferma
restando l'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dello stesso art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno  2019,
n. 142, concernente «Modalita' di  verifica  del  volume  complessivo
annuale di  stanziamenti  in  conto  capitale  delle  Amministrazioni
centrali proporzionale  alla  popolazione  nelle  regioni  del  Sud»,
adottato in attuazione del citato art. 7-bis del citato decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, nel testo vigente alla data del  10  maggio
2019; 
  Ritenuto necessario emanare un nuovo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, sostitutivo di quello del 10 maggio 2019,  in
applicazione dell'art. 7-bis del  citato  decreto-legge  29  dicembre
2016, n. 243, come da ultimo modificato dall'articolo 1,  comma  310,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  dall'articolo   30   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e  dall'  art.  41,
comma 3-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76  ,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con
l'Autorita' politica delegata per  il  coordinamento  della  politica
economica  e  la  programmazione  degli  investimenti   pubblici   di
interesse nazionale 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, si intendono: 
    a) per «Amministrazioni centrali», i Ministeri  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
    b)  per  «stanziamenti   ordinari   in   conto   capitale»,   gli
stanziamenti di bilancio destinati a  spese  per  investimenti  fissi
lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato  esercizio
finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio  autonomo  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  che   non   derivano   da
assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali  e
di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale; 
    c) per «programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati  alla
crescita o al sostegno degli investimenti  da  assegnare  sull'intero
territorio nazionale», i programmi di spesa  in  conto  capitale  non
finalizzati  alla  gestione  di  situazioni   di   emergenza   e   al
soddisfacimento di  esigenze  inerenti  la  difesa,  senza  esplicita
identificazione,  a  livello  di  norma   primaria,   dei   territori
beneficiari; 
    d) per «criteri o indicatori  di  attribuzione  gia'  individuati
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione»,
eventuali criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati dalla
normativa  di  riferimento  dei  singoli  programmi  o  adottati   in
conformita' alla stessa dalle amministrazioni titolari dei  programmi
di spesa, ovvero oggetto di intesa in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  o
di Conferenza unificata; 
    e) per «autorizzazione di spesa pluriennale in  conto  capitale»,
un'autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento  di
bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che  dispiega
i propri effetti in un intervallo  temporale  superiore  ad  un  solo
esercizio finanziario e che puo' assumere la  fattispecie  di  «legge
pluriennale»  o  «contributo  pluriennale»  secondo  le   definizioni
adottate  ai  fini  dell'allegato  alla  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia  e  finanze,  predisposto  ai  sensi  dell'art.
10-bis, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    f)  per  «popolazione  residente»  si  intende   la   popolazione
residente al primo gennaio dell'anno piu'  recente  resa  disponibile
dall'ISTAT, ripartita territorialmente  in  modo  da  distinguere  la
quota attribuibile al  territorio  composto  dalle  Regioni  Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da
quella relativa a resto del territorio nazionale; 
    g) per «spesa erogata», l'importo dei pagamenti effettuati in  un
dato esercizio  finanziario  a  valere  sugli  stanziamenti  ordinari
riferiti ai programmi di spesa in conto capitale; 
    h) per  «ripartizione  territoriale»,  la  disaggregazione  della
spesa in conto capitale secondo  l'area  geografica  di  riferimento,
tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio
composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,   Campania,   Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a  resto  del
territorio nazionale. L'attribuzione della  spesa  al  territorio  e'
effettuata sulla  base:  per  gli  investimenti  fissi  lordi,  della
localizzazione dell'opera o del bene  realizzato;  per  i  contributi
agli  investimenti,   della   collocazione   geografica   dell'unita'
beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale
sia in capo a soggetti diversi  dalle  amministrazioni  centrali,  la
localizzazione degli interventi effettuati  dall'unita'  beneficiaria
delle risorse  trasferite.  La  ripartizione  territoriale  puo'  non
riguardare la totalita' degli stanziamenti o dei  pagamenti,  laddove
sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio; 
    i) per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente
decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP),
ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    l) per «BDAP», la  Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche
istituita  dall'art.  13  della  legge  n.  196  del  2009   in   cui
confluiscono  i  dati  di  monitoraggio  delle  opere  pubbliche,   a
qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto  previsto  dalle
leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e  n.  190  del  23  dicembre  2014
nonche' dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.