Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale afferenti a programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati. 2. Il presente decreto si applica altresi' ai contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a. 3. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall'utilizzo delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.