Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli stanziamenti ordinari in
conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all'anno finanziario
di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale
afferenti a programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla
crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero
territorio nazionale che non abbiano criteri o indicatori di
attribuzione gia' individuati.
2. Il presente decreto si applica altresi' ai contratti di
programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a.
3. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall'utilizzo delle
risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali
e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.