Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  agli  stanziamenti  ordinari  in
conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della
Presidenza del Consiglio dei ministri relativi  all'anno  finanziario
di competenza e al triennio di riferimento del  bilancio  pluriennale
afferenti a programmi di spesa in  conto  capitale  finalizzati  alla
crescita o al sostegno degli investimenti  da  assegnare  sull'intero
territorio  nazionale  che  non  abbiano  criteri  o  indicatori   di
attribuzione gia' individuati. 
  2.  Il  presente  decreto  si  applica  altresi'  ai  contratti  di
programma tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
l'ANAS S.p.a. e la Rete ferroviaria italiana S.p.a. 
  3. Sono esclusi  gli  stanziamenti  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi  strutturali
e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale.