Art. 4 Modalita' di attuazione, verifica e monitoraggio 1. Le amministrazioni centrali - anche al fine di verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 - indicano, negli atti amministrativi di competenza che fissano le ripartizioni territoriali, la conformita' della ripartizione alla richiamata disposizione, ovvero le motivazioni che hanno determinato l'applicazione di una quota di destinazione territoriale alle regioni del Sud superiore a quella relativa alla popolazione residente. 2. Le Amministrazioni centrali procedono al riparto di risorse rivenienti dal rifinanziamento di norme gia' vigenti al 1° gennaio 2020 in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ad eccezione dei casi in cui i criteri o indicatori di attribuzione siano fissati da norme di legge o da disposizioni amministrative, vigenti alla suddetta data, ovvero il riparto in questione sia oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata. 3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il sud e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e delle finanze una comunicazione riportante ogni informazione utile, tra cui il CUP e la denominazione di ogni intervento, se disponibile, per i programmi di spesa in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della verifica dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente e al monitoraggio della spesa erogata. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle comunicazioni e relazioni di cui al presente articolo, fornisce tutti i dati ed elementi informativi concernenti i contratti di programma tra il medesimo Ministero e l'ANAS S.p.a. e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana. 5. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, puo' richiedere alle amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali. E' altresi' facolta' del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica della coerenza dei dati trasmessi dalle amministrazioni con le informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa la BDAP, ove le stesse consentano la verifica puntuale della ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le Amministrazioni centrali sono tenute al tempestivo inserimento dei dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.