Art. 4 
 
          Modalita' di attuazione, verifica e monitoraggio 
 
  1. Le amministrazioni centrali - anche al fine di verificare che il
riparto delle risorse  dei  programmi  di  spesa  in  conto  capitale
finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno  degli  investimenti  da
assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o
indicatori  di  attribuzione  gia'  individuati,  sia  effettuato  in
conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.  7-bis  del
decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243  -  indicano,  negli  atti
amministrativi   di   competenza   che   fissano   le    ripartizioni
territoriali,  la  conformita'  della  ripartizione  alla  richiamata
disposizione,   ovvero   le   motivazioni   che   hanno   determinato
l'applicazione di una quota di destinazione territoriale alle regioni
del Sud superiore a quella relativa alla popolazione residente. 
  2. Le Amministrazioni centrali  procedono  al  riparto  di  risorse
rivenienti dal rifinanziamento di norme gia' vigenti  al  1°  gennaio
2020 in conformita' alle disposizioni di cui  al  comma  2  dell'art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,  ad  eccezione  dei
casi in cui i criteri o indicatori di attribuzione siano  fissati  da
norme  di  legge  o  da  disposizioni  amministrative,  vigenti  alla
suddetta data, ovvero il riparto in questione sia oggetto  di  intesa
in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata. 
  3.  Entro  il  30   giugno   dell'anno   successivo   all'esercizio
finanziario di riferimento, le amministrazioni  centrali  trasmettono
al Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale  e  al  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  una  comunicazione  riportante  ogni
informazione utile, tra  cui  il  CUP  e  la  denominazione  di  ogni
intervento, se  disponibile,  per  i  programmi  di  spesa  in  conto
capitale di cui all'articolo 3,  comma  1,  ai  fini  della  verifica
dell'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio  composto
dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,   Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna  un  volume  complessivo  di  stanziamenti
ordinari in conto  capitale  almeno  proporzionale  alla  popolazione
residente e al monitoraggio della spesa erogata. 
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nelle
comunicazioni e relazioni di cui al presente articolo, fornisce tutti
i dati ed elementi informativi concernenti i contratti  di  programma
tra il medesimo Ministero e l'ANAS S.p.a. e i contratti di  programma
tra il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  Rete
ferroviaria italiana. 
  5. Il Ministro per il Sud e la coesione  territoriale,  sentiti  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Autorita'   politica
delegata  per  il  coordinamento  della  politica  economica   e   la
programmazione degli investimenti pubblici  di  interesse  nazionale,
puo'   richiedere   alle   amministrazioni   interessate    ulteriori
chiarimenti ed integrazioni documentali.  E'  altresi'  facolta'  del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale,  sentita  l'Autorita'
politica delegata per il coordinamento della politica economica e  la
programmazione degli investimenti pubblici  di  interesse  nazionale,
richiedere al Ministero dell'economia e  delle  finanze  la  verifica
della coerenza  dei  dati  trasmessi  dalle  amministrazioni  con  le
informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa
la  BDAP,  ove  le  stesse  consentano  la  verifica  puntuale  della
ripartizione territoriale della  spesa  in  esame.  A  tal  fine,  le
Amministrazioni centrali sono tenute al  tempestivo  inserimento  dei
dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.