Art. 4
Modalita' di attuazione, verifica e monitoraggio
1. Le amministrazioni centrali - anche al fine di verificare che il
riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da
assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbiano criteri o
indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in
conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 - indicano, negli atti
amministrativi di competenza che fissano le ripartizioni
territoriali, la conformita' della ripartizione alla richiamata
disposizione, ovvero le motivazioni che hanno determinato
l'applicazione di una quota di destinazione territoriale alle regioni
del Sud superiore a quella relativa alla popolazione residente.
2. Le Amministrazioni centrali procedono al riparto di risorse
rivenienti dal rifinanziamento di norme gia' vigenti al 1° gennaio
2020 in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.
7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ad eccezione dei
casi in cui i criteri o indicatori di attribuzione siano fissati da
norme di legge o da disposizioni amministrative, vigenti alla
suddetta data, ovvero il riparto in questione sia oggetto di intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, o di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali o di Conferenza unificata.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio
finanziario di riferimento, le amministrazioni centrali trasmettono
al Ministro per il sud e la coesione territoriale e al Ministro
dell'economia e delle finanze una comunicazione riportante ogni
informazione utile, tra cui il CUP e la denominazione di ogni
intervento, se disponibile, per i programmi di spesa in conto
capitale di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della verifica
dell'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto
dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti
ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione
residente e al monitoraggio della spesa erogata.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle
comunicazioni e relazioni di cui al presente articolo, fornisce tutti
i dati ed elementi informativi concernenti i contratti di programma
tra il medesimo Ministero e l'ANAS S.p.a. e i contratti di programma
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete
ferroviaria italiana.
5. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentiti il
Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorita' politica
delegata per il coordinamento della politica economica e la
programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale,
puo' richiedere alle amministrazioni interessate ulteriori
chiarimenti ed integrazioni documentali. E' altresi' facolta' del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita l'Autorita'
politica delegata per il coordinamento della politica economica e la
programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale,
richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la verifica
della coerenza dei dati trasmessi dalle amministrazioni con le
informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa
la BDAP, ove le stesse consentano la verifica puntuale della
ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le
Amministrazioni centrali sono tenute al tempestivo inserimento dei
dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.