Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I Ministeri che non abbiano  provveduto  a  elaborare  le  Linee
guida standardizzate per la valutazione  degli  investimenti  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,  si
avvalgono  per  la  predisposizione  dei  Documenti  pluriennali   di
programmazione  previsti  nello  stesso  decreto  delle   indicazioni
metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del  16  giugno
2017. 
  2. Con apposita circolare del Ministro per il  Sud  e  la  coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con  l'Autorita'  politica  delegata  per  il  coordinamento  della
politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di
interesse nazionale, sono fornite istruzioni ai fini  dell'attuazione
delle attivita' previste  dal  presente  decreto  da  utilizzare  per
l'anno  2020  e  comunque   fino   all'adozione   degli   schemi   di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1 e articolo 4, comma 3. 
  3.  Con  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, ai  sensi  dell'art.  7-bis  del  citato  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed  ulteriori
modalita' ai fini delle verifiche di cui al presente decreto. 
  4. Con successivi provvedimenti  del  Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con l'Autorita'  politica  delegata  per  il  coordinamento
della politica  economica  e  la  programmazione  degli  investimenti
pubblici di interesse nazionale,  possono  essere  fornite  ulteriori
indicazioni  sulle  specifiche  informazioni  che   dovranno   essere
contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente
decreto,  nonche'   sulle   modalita'   tecniche   e   operative   di
trasmissione.