Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. I Ministeri che non abbiano provveduto a elaborare le Linee
guida standardizzate per la valutazione degli investimenti di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si
avvalgono per la predisposizione dei Documenti pluriennali di
programmazione previsti nello stesso decreto delle indicazioni
metodologiche di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all'allegato A del decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del 16 giugno
2017.
2. Con apposita circolare del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di
interesse nazionale, sono fornite istruzioni ai fini dell'attuazione
delle attivita' previste dal presente decreto da utilizzare per
l'anno 2020 e comunque fino all'adozione degli schemi di
comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1 e articolo 4, comma 3.
3. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'art. 7-bis del citato decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed ulteriori
modalita' ai fini delle verifiche di cui al presente decreto.
4. Con successivi provvedimenti del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con l'Autorita' politica delegata per il coordinamento
della politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale, possono essere fornite ulteriori
indicazioni sulle specifiche informazioni che dovranno essere
contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente
decreto, nonche' sulle modalita' tecniche e operative di
trasmissione.