Art. 2 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1  e'  sanzionata
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19  del  2020,  ((  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19: 
              «Art. 4 (Sanzioni e controlli). - 1. Salvo che il fatto
          costituisca reato, il  mancato  rispetto  delle  misure  di
          contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e
          applicate   con   i   provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
              2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i),
          m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi'  la  sanzione
          amministrativa accessoria della chiusura  dell'esercizio  o
          dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 
              3. Si applicano, per quanto non stabilito dal  presente
          articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del  capo  I
          della  legge  24  novembre  1981,   n.   689,   in   quanto
          compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si  applica
          l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della  strada,
          di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285.  Le
          sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo
          2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per
          le violazioni delle  misure  di  cui  all'articolo  3  sono
          irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi
          procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. 
              4. All'atto dell'accertamento delle violazioni  di  cui
          al comma 2, ove necessario per impedire la  prosecuzione  o
          la reiterazione della violazione, l'organo accertatore puo'
          disporre   la   chiusura   provvisoria   dell'attivita'   o
          dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.  Il
          periodo  di  chiusura  provvisoria  e'   scomputato   dalla
          corrispondente    sanzione    accessoria    definitivamente
          irrogata, in sede di sua esecuzione. 
              5. In caso di reiterata violazione  della  disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima. 
              6.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   violazione
          dell'articolo 452 del codice penale o comunque  piu'  grave
          reato, la violazione della misura di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, lettera e), e' punita ai sensi  dell'articolo  260
          del regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  Testo  unico
          delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 
              7. Al primo comma dell'articolo 260 del  regio  decreto
          27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie,
          le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e  con  l'ammenda
          da lire  40.000  a  lire  800.000"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con  l'arresto  da  3  mesi  a  18  mesi  e  con
          l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000". 
              8.  Le   disposizioni   del   presente   articolo   che
          sostituiscono sanzioni penali con  sanzioni  amministrative
          si applicano anche alle violazioni  commesse  anteriormente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma  in
          tali casi le sanzioni amministrative sono  applicate  nella
          misura minima ridotta alla meta'. Si  applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni degli articoli 101  e  102  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
              9. Il Prefetto, informando preventivamente il  Ministro
          dell'interno,   assicura    l'esecuzione    delle    misure
          avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi
          di polizia municipale munito della qualifica di  agente  di
          pubblica sicurezza e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,
          sentiti i competenti  comandi  territoriali.  Al  personale
          delle Forze  armate  impiegato,  previo  provvedimento  del
          Prefetto  competente,  per  assicurare  l'esecuzione  delle
          misure di contenimento di  cui  agli  articoli  1  e  2  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il
          prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento
          nei  luoghi  di  lavoro  avvalendosi  anche  del  personale
          ispettivo  dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per
          territorio  e   dell'Ispettorato   nazionale   del   lavoro
          limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di
          sicurezza nei luoghi di lavoro.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: 
              «Art. 2 (Sanzioni e controlli). - (Omissis). 
              2-bis.  I  proventi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni. 
              (Omissis).».