(( Art. 2 bis 
 
Somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nei  circoli  ricreativi,
                culturali e sociali del Terzo settore 
 
  1.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,  la  sospensione  delle  attivita'  dei
circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata  nell'ambito  delle
misure di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del  COVID-19
sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione  delle
attivita'  di  somministrazione   di   alimenti   e   bevande   delle
associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo  settore  disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  che
possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli  di
sicurezza  stabiliti  dalla  normativa  vigente  per   le   attivita'
economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e  secondo  modalita'
tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche  occasionale,
o qualsiasi forma  di  aggregazione  per  le  finalita'  proprie  dei
predetti enti )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
          «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma
          2, lettera b), della legge  6  giugno  2016,  n.  106»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179.