Art. 3 
 
Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del
  piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni  da
  SARS-CoV-2. 
 
  1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al  piano
strategico  dei  vaccini  per  la  prevenzione  delle  infezioni   da
SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute  2  gennaio
2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, e' istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale  idonea
ad agevolare, sulla base dei fabbisogni  rilevati,  le  attivita'  di
distribuzione sul territorio  nazionale  delle  dosi  vaccinali,  dei
dispositivi   e   degli   altri   materiali    di    supporto    alla
somministrazione,  e  il  relativo  tracciamento.  A  tali  fini,  la
piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi  alle
vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualita'  in
cui il  sistema  informativo  vaccinale  di  una  regione  o  di  una
provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i  volumi  di  dati
relativi alle vaccinazioni per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, (( su richiesta )) della  medesima  regione  o  provincia
autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresi', in
sussidiarieta', le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni,  di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di  certificazione
delle stesse, nonche' le  operazioni  di  trasmissione  dei  dati  al
Ministero della salute, nel rispetto delle modalita' di cui ai  commi
4, 5 e 6. 
  2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma  di
cui al  comma  1  sono  affidate  al  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza  epidemiologica  Covid-19,
di seguito «Commissario straordinario», il quale, in  via  d'urgenza,
al fine di assicurare l'immediata operativita' della piattaforma,  in
conformita'  all'articolo  28  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della   finanza   pubblica,   si   avvale
prevalentemente del supporto di societa'  a  partecipazione  pubblica
che  siano  in  grado  di  assicurare  una  presenza  capillare   sul
territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito. 
  3. Nel rispetto dei principi stabiliti dal piano ((  strategico  ))
di  cui  al  comma  1  e  dal  presente  articolo,   il   Commissario
straordinario si raccorda altresi' con il Ministro della  salute,  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti
nel Servizio sanitario  nazionale  e  i  soggetti  attuatori  di  cui
all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonche' con  l'Agenzia
Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore di sanita', i  quali,
fermo restando quanto previsto dal comma  7,  possono  accedere  alle
informazioni aggregate presenti nella piattaforma  di  cui  al  primo
periodo del comma  1,  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni
istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro
della salute e il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
(( trasmette ogni sessanta giorni una  relazione  alle  Camere  sullo
stato di attuazione del piano strategico di  cui  al  comma  1  e  ne
informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano )). 
  4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate  le  diverse
fasi  della  vaccinazione  per  la  prevenzione  delle  infezioni  da
Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di  assistiti
individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico  di  cui
al comma 1. Le operazioni  di  prenotazione  delle  vaccinazioni,  di
registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di  certificazione
delle stesse sono gestite dalle regioni e  dalle  province  autonome,
che le eseguono, in qualita' di titolari del trattamento,  attraverso
i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualita' di  cui  al
terzo  periodo  del  comma  1,  ferma  restando  la  titolarita'  del
trattamento  in  capo  alla  regione  o   alla   provincia   autonoma
richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita  dal
Commissario  straordinario  per   conto   della   stessa   ai   sensi
dell'articolo 28 del regolamento (UE)  2016/679,  assicura  tutte  le
funzionalita'  necessarie  all'effettuazione  delle   operazioni   di
prenotazione,  registrazione   e   certificazione,   in   regime   di
sussidiarieta'. Il sistema Tessera Sanitaria rende  disponibili  alla
piattaforma nazionale i  dati  individuali  necessari  alla  corretta
gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime  di
sussidiarieta'. 
  5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle  regioni
e alle province autonome ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della
salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  257  del  5   novembre   2018,   istitutivo
dell'Anagrafe  Nazionale  Vaccini,   al   fine   di   consentire   il
monitoraggio dell'attuazione del piano (( strategico  ))  di  cui  al
comma 1, le regioni e  le  province  autonome,  attraverso  i  propri
sistemi informativi o, nell'eventualita' di cui al terzo periodo  del
comma  1,  attraverso  la  piattaforma  nazionale,   trasmettono   al
Ministero  della  salute  tutte  le   informazioni,   relative   alle
somministrazioni dei vaccini per  la  prevenzione  dell'infezione  da
Sars-CoV-2 su base individuale, in conformita' al predetto decreto 17
settembre 2018,  con  frequenza  almeno  quotidiana  e  comunque  nel
rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate  ((
nel sito internet  istituzionale  ))  dello  stesso  Ministero.  Tale
trasmissione e' effettuata in modalita' incrementale e include  anche
l'informazione  sull'eventuale  stato  di  gravidanza  della  persona
vaccinata. Le regioni e  le  province  autonome,  mediante  i  propri
sistemi informativi o mediante la piattaforma  nazionale  di  cui  al
comma 1, nei  casi  in  cui  quest'ultima  operi  in  sussidiarieta',
trasmettono  altresi'  i  dati  relativi  alle   prenotazioni   delle
vaccinazioni, in forma  aggregata,  al  Ministero  della  salute,  il
quale, tramite interoperabilita', per le finalita' di  cui  al  primo
periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale  di
cui  al  medesimo  comma  strumenti   di   monitoraggio   sia   delle
prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini. 
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma  di  cui  al
comma 1 in regime di sussidiarieta', alla data  di  cessazione  delle
esigenze di protezione e  prevenzione  sanitaria  anche  a  carattere
transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre  2021,  devono
essere cancellati o resi definitivamente  anonimi  ovvero  restituiti
alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai  sensi
dell'articolo 28, paragrafo  3,  lettera  g),  del  regolamento  (UE)
2016/679. 
  7. Per consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di  sorveglianza
immunologica ((  e  farmaco-epidemiologica  )),  il  Ministero  della
salute trasmette, in interoperabilita' con la piattaforma ((  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  50
del 28 febbraio 2020 )), all'Istituto superiore  di  sanita'  i  dati
individuali relativi ai soggetti cui e' somministrata la vaccinazione
anti SARSCoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini. 
  8.  Per  il   potenziamento   dell'infrastruttura   tecnologica   e
applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini e' autorizzata  la  spesa
di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al  presente  comma
si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  del  fondo  di  conto
capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero  della
salute per il medesimo anno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 457  della
          legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              457. Per garantire  il  piu'  efficace  contrasto  alla
          diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro  della  salute
          adotta con proprio decreto avente natura non  regolamentare
          il  piano  strategico  nazionale   dei   vaccini   per   la
          prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2,  finalizzato  a
          garantire il massimo livello  di  copertura  vaccinale  sul
          territorio nazionale. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   122   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  recante
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo  2020,  n.
          70: 
              «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma  1,
          il Commissario collabora  con  le  regioni  e  le  supporta
          nell'esercizio delle  relative  competenze  in  materia  di
          salute e, anche su richiesta delle regioni,  puo'  adottare
          in via d'urgenza, nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al
          comma 1, i  provvedimenti  necessari  a  fronteggiare  ogni
          situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di  natura  non
          normativa, sono immediatamente comunicati  alla  Conferenza
          Stato-regioni  e   alle   singole   regioni   su   cui   il
          provvedimento incide, che possono chiederne il  riesame.  I
          provvedimenti possono essere  adottati  in  deroga  a  ogni
          disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione,  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le misure adottate  devono  essere  in
          ogni  caso  adeguatamente  proporzionate   alle   finalita'
          perseguite. 
              3. Al Commissario competono altresi' l'organizzazione e
          lo   svolgimento   delle   attivita'   propedeutiche   alla
          concessione  degli  aiuti  per  far  fronte   all'emergenza
          sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
          europee, nonche' tutte le  operazioni  di  controllo  e  di
          monitoraggio dell'attuazione delle misure;  il  Commissario
          provvede altresi' alla gestione  coordinata  del  Fondo  di
          solidarieta'  dell'Unione  europea  (FSUE),   di   cui   al
          regolamento  (CE)  n.  2012/2002  del  Consiglio,   dell'11
          novembre 2002, e delle risorse  del  fondo  di  sviluppo  e
          coesione destinato all'emergenza. 
              4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto
          stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              5. Il Commissario e' scelto tra esperti nella  gestione
          di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
          di natura straordinaria, con  comprovata  esperienza  nella
          realizzazione di opere di natura  pubblica.  L'incarico  di
          Commissario e' compatibile con altri incarichi  pubblici  o
          privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali  rimborsi
          spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9. 
              6. Il Commissario esercita i poteri di cui al  comma  1
          in raccordo con il Capo del Dipartimento  della  Protezione
          civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
          delle strutture  operative  del  Servizio  nazionale  della
          Protezione   civile,   nonche'   del    Comitato    tecnico
          scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
          della protezione civile del 3 febbraio 2020,  n.  630.  Per
          l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,  il
          Commissario  puo'  avvalersi,  altresi',   di   qualificati
          esperti in materie sanitarie e giuridiche,  nel  numero  da
          lui definito. 
              7.   Sull'attivita'   del   Commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un Ministro da lui delegato. 
              8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto  dei
          beni di cui  al  comma  1,  nonche'  per  ogni  altro  atto
          negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
          all'emergenza di cui  al  comma  1,  posto  in  essere  dal
          Commissario  e  dai  soggetti  attuatori,  non  si  applica
          l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri   22   novembre    2010,    recante    "Disciplina
          dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del
          Consiglio  dei   ministri",   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010,  e  tutti  tali  atti
          sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei Conti,
          fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi
          atti  la  responsabilita'  contabile  e  amministrativa  e'
          comunque limitata ai soli casi in cui sia  stato  accertato
          il dolo del funzionario o dell'agente che li  ha  posti  in
          essere o che vi ha dato esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al
          presente  comma  sono  immediatamente   e   definitivamente
          efficaci, esecutivi  ed  esecutori,  non  appena  posti  in
          essere. La medesima limitazione di responsabilita' vale per
          gli atti, i pareri e le  valutazioni  tecnico  scientifiche
          resi dal Comitato tecnico scientifico di  cui  al  comma  6
          funzionali alle operazioni negoziali  di  cui  al  presente
          comma. 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 4 maggio 2016, n.  L
          119. 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,  recante
          «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
          all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario   connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili», e' pubblicata nella Gazzetta  ufficiale  n.
          32 dell'8 febbraio 2020. 
              - Il decreto del Ministero della  salute  17  settembre
          2018,   recante   «Istituzione   dell'Anagrafe    nazionale
          vaccini», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre
          2018, n. 257. 
              -  L'ordinanza  del   Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  27  febbraio  2020,  n.  640,   recante
          «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
          relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio   sanitario
          connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
          virali  trasmissibili»,  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 febbraio 2020, n. 50. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  34-ter,  comma  5,
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  recante  «Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303: 
              «Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
          residui passivi). - (Omissis). 
              5. In esito al riaccertamento di cui  al  comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».