(( Art. 3 bis 
 
             Incarichi retribuiti al personale sanitario 
                       collocato in quiescenza 
 
  1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19
le aziende sanitarie e socio-sanitarie,  in  deroga  all'articolo  5,
comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  possono  conferire
incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022,  al
personale  sanitario  collocato  in  quiescenza  avendo  maturato   i
requisiti  anagrafici  e  contributivi  per   il   pensionamento   di
vecchiaia, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  11  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non e' erogato il
trattamento previdenziale per le mensilita'  per  cui  l'incarico  e'
retribuito )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  9,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  recante
          «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156: 
              «Art.   5   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - (Omissis). 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2011, nonche' alle pubbliche  amministrazioni  inserite
          nel   conto   economico    consolidato    della    pubblica
          amministrazione, come individuate  dall'Istituto  nazionale
          di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' alle autorita'
          indipendenti ivi inclusa la Commissione  nazionale  per  le
          societa' e la borsa (Consob)  di  attribuire  incarichi  di
          studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o
          pubblici   collocati   in   quiescenza.    Alle    suddette
          amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai
          medesimi soggetti  incarichi  dirigenziali  o  direttivi  o
          cariche in organi di governo delle amministrazioni  di  cui
          al  primo  periodo  e  degli  enti  e  societa'   da   esse
          controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli
          enti territoriali e dei componenti o titolari degli  organi
          elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125.  Gli
          incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
          precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.  Per
          i soli incarichi dirigenziali e direttivi,  ferma  restando
          la gratuita', la durata non  puo'  essere  superiore  a  un
          anno, non  prorogabile  ne'  rinnovabile,  presso  ciascuna
          amministrazione.  Devono  essere   rendicontati   eventuali
          rimborsi  di  spese,   corrisposti   nei   limiti   fissati
          dall'organo  competente  dell'amministrazione  interessata.
          Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del
          presente comma nell'ambito della propria autonomia. 
              (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.  60,  recante
          «Misure  emergenziali  per  il  servizio  sanitario   della
          Regione  Calabria  e  altre  misure  urgenti   in   materia
          sanitaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2
          maggio 2019, n. 101: 
              «Art. 11 (Disposizioni in materia  di  personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al  5  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per  ciascun  anno.  Per  il  medesimo  triennio,
          qualora nella singola Regione emergano oggettivi  ulteriori
          fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
          consentite dal presente articolo,  valutati  congiuntamente
          dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e  dal
          Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
          livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
          medesima Regione un'ulteriore variazione del  5  per  cento
          dell'incremento  del  Fondo  sanitario  regionale  rispetto
          all'anno   precedente,   fermo   restando    il    rispetto
          dell'equilibrio  economico  e  finanziario   del   Servizio
          sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
          trattamento  accessorio  del  personale,  il  cui   limite,
          definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
          25 maggio 2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in  aumento  o  in
          diminuzione, per garantire l'invarianza  del  valore  medio
          pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
          come base  di  calcolo  il  personale  in  servizio  al  31
          dicembre 2018. Dall'anno 2022,  i  predetti  incrementi  di
          spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia  per
          la determinazione del fabbisogno di  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale, in  coerenza  con  quanto
          stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70,  e
          con l'articolo 1, comma 516, lettera  c),  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145. 
              2. Ai fini del comma 1, la  spesa  e'  considerata,  al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,  per  il
          personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,  a
          tempo   determinato,   di   collaborazione   coordinata   e
          continuativa e di personale che presta servizio  con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          La predetta spesa  e'  considerata  al  netto  degli  oneri
          derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico  di
          finanziamenti  comunitari  o  privati   e   relativi   alle
          assunzioni  a  tempo  determinato   e   ai   contratti   di
          collaborazione coordinata e continuativa  per  l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
              3. Le regioni,  previo  accordo  da  definirsi  con  il
          Ministero della salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, possono ulteriormente incrementare i  limiti
          di spesa di cui al comma 1, di un ammontare  non  superiore
          alla riduzione strutturale della spesa gia'  sostenuta  per
          servizi  sanitari  esternalizzati  prima  dell'entrata   in
          vigore del presente decreto. 
              4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  73,
          della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  si  applicano  con
          riferimento a quanto previsto  dal  presente  articolo.  Le
          regioni indirizzano e coordinano la spesa dei  propri  enti
          del servizio sanitario in conformita' a quanto e'  previsto
          dal comma 1. 
              4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle  regioni
          e delle province autonome che provvedono  al  finanziamento
          del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
          nel loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
          bilancio dello Stato. 
              4-bis. 
              4-ter.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  30
          dicembre  2004,  n.  311,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al quinto periodo: 
                  1) le parole: "il blocco automatico del  turn  over
          del personale del servizio sanitario regionale fino  al  31
          dicembre dell'anno successivo a quello di  verifica,"  sono
          soppresse; 
                  2)  le  parole:  "per  il  medesimo  periodo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "fino al 31  dicembre  dell'anno
          successivo a quello di verifica"; 
                b)  al  sesto  periodo,  le   parole:   "del   blocco
          automatico del turn over e" sono soppresse; 
                c) al  settimo  periodo,  le  parole:  "dei  predetti
          vincoli" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "del  predetto
          vincolo". 
              4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1  del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
              "2-bis. Nell'elenco nazionale di  cui  al  comma  2  e'
          istituita un'apposita sezione dedicata ai  soggetti  idonei
          alla nomina  di  direttore  generale  presso  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali, aventi  i  requisiti  di  cui
          all'articolo  11,  comma  6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 28 giugno 2012, n. 106". 
              4-quinquies. All'articolo 11, comma 6,  primo  periodo,
          del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.  106,  dopo  le
          parole:  "sicurezza  degli  alimenti"  sono   aggiunte   le
          seguenti: "e,  specificamente,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni;  b)
          diploma di  laurea  rilasciato  ai  sensi  dell'ordinamento
          previgente alla data di entrata in vigore  del  regolamento
          di cui al decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          ovvero laurea specialistica  o  magistrale;  c)  comprovata
          esperienza dirigenziale, almeno quinquennale,  nel  settore
          della  sanita'  pubblica   veterinaria   nazionale   ovvero
          internazionale  e  della  sicurezza   degli   alimenti,   o
          settennale in altri settori,  con  autonomia  gestionale  e
          diretta responsabilita' delle  risorse  umane,  tecniche  e
          finanziarie, maturata nel settore pubblico  o  nel  settore
          privato;  d)   master   o   specializzazione   di   livello
          universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria  o
          igiene e sicurezza degli alimenti". 
              5.  Nelle   more   della   formazione   della   sezione
          dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  introdotto  dal  comma
          4-quater del presente articolo, e comunque  entro  diciotto
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  i  direttori  generali
          degli istituti zooprofilattici sperimentali  sono  nominati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
          28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui  al
          citato articolo 11, comma 6,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 106 del  2012,  come  modificato  dal  comma
          4-quinquies del presente articolo. 
              5-bis.  Nelle  more  della  revisione  dei  criteri  di
          selezione dei direttori generali degli  enti  del  Servizio
          sanitario nazionale, fermo restando,  per  le  regioni  non
          sottoposte alla disciplina dei  piani  di  rientro,  quanto
          previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  e
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  per  diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, la rosa  dei  candidati  e'  proposta
          secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
          maggiormente coerenti con le caratteristiche  dell'incarico
          da attribuire. Entro i medesimi limiti  temporali,  per  le
          regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
          presidente della regione effettua  la  scelta,  nell'ambito
          della predetta graduatoria di merito,  anche  prescindendo,
          previa adeguata motivazione, dal  relativo  ordine.  Previo
          accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
          Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina  prevista
          dal  primo  periodo  del  presente  comma  per  le  regioni
          commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
          piani di rientro.».