Art. 4 
 
               Disposizioni urgenti per lo svolgimento 
                     di elezioni per l'anno 2021 
 
  1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del
quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su  tutto
il territorio nazionale: 
    a) al  comma  1  dell'articolo  31-quater  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e  le  parole:
«entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20
maggio 2021»; 
    b) al comma  4-terdecies  dell'articolo  1  del  decreto-legge  7
ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
novembre 2020, n. 159, le parole:  «entro  il  31  marzo  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»; 
    (( b-bis) al comma 5 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  20
aprile 2020, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
giugno 2020, n. 59, dopo le parole: «dell'anno 2020» sono inserite le
seguenti: «e dell'anno 2021»; 
    b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile
2020, n. 26, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  giugno
2020, n. 59, dopo le parole: «del 2020» sono inserite le seguenti: «e
del 2021» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31-quater, comma 1,
          del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,
          recante «Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  tutela
          della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,
          giustizia    e    sicurezza,     connesse     all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, edizione straordinaria: 
              «Art.  31-quater   (Disposizioni   d'urgenza   per   lo
          svolgimento delle elezioni suppletive  per  la  Camera  dei
          deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020).
          -  1.   In   considerazione   della   grave   recrudescenza
          dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  al  fine  di
          contenere  il  carattere  particolarmente   diffusivo   del
          contagio, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  86,
          commi 3 e  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  nonche'
          dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico  di  cui  al
          decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  le  elezioni
          suppletive per i seggi della  Camera  dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica  dichiarati  vacanti  entro  il  28
          febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   1,   comma
          4-terdecies, del decreto-legge  7  ottobre  2020,  n.  125,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  novembre
          2020, n. 159,  recante  «Misure  urgenti  connesse  con  la
          proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di   emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  per   il   differimento   di
          consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020   e   per   la
          continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche'
          per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
          2020, e disposizioni  urgenti  in  materia  di  riscossione
          esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
          2020, n. 248: 
              «Art. 1 (Misure urgenti strettamente  connesse  con  la
          proroga della dichiarazione dello  stato  di  emergenza  da
          COVID-19). - (Omissis). 
              4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui  organi  sono
          stati sciolti ai sensi dell'articolo 143  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia'  indette
          per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate  e  si
          svolgono entro  il  20  maggio  2021  mediante  l'integrale
          rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste
          e le candidature a sindaco e a consigliere  comunale.  Fino
          al  rinnovo  degli  organi  di  cui  al  primo  periodo  e'
          prorogata  la  durata  della  gestione  della   commissione
          straordinaria di cui  all'articolo  144  del  citato  testo
          unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, commi 5 e 6,
          del decreto-legge 20 aprile 2020, n.  26,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.  59,  recante
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di   consultazioni
          elettorali per  l'anno  2020»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 20 aprile 2020, n. 103, come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 1-bis (Modalita' di svolgimento delle  operazioni
          di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie
          dell'anno 2020). - (Omissis). 
              5. In considerazione  della  situazione  epidemiologica
          derivante dalla diffusione  del  COVID-19  e  tenuto  conto
          dell'esigenza di assicurare  il  necessario  distanziamento
          sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del
          procedimento elettorale,  nonche'  di  garantire  il  pieno
          esercizio dei diritti civili e politici  nello  svolgimento
          delle elezioni delle regioni a statuto ordinario  dell'anno
          2020 e dell'anno 2021, il numero minimo  di  sottoscrizioni
          richiesto  per  la  presentazione  delle  liste   e   delle
          candidature e' ridotto a un terzo. 
              6. E' fatta salva per ciascuna regione la  possibilita'
          di prevedere, per le elezioni  regionali  del  2020  e  del
          2021, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5,  ai
          fini della prevenzione e della  riduzione  del  rischio  di
          contagio da COVID-19.».