Art. 4 Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021 1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale: a) al comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»; b) al comma 4-terdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»; (( b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: «dell'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2021»; b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: «del 2020» sono inserite le seguenti: «e del 2021» )).
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 31-quater, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, edizione straordinaria: «Art. 31-quater (Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020). - 1. In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-terdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248: «Art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19). - (Omissis). 4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo e' prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2020, n. 103, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-bis (Modalita' di svolgimento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020). - (Omissis). 5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 e dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a un terzo. 6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita' di prevedere, per le elezioni regionali del 2020 e del 2021, disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19.».