Art. 5 Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno 1. All'articolo 3-bis, comma 3. del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»; b) le parole da: «alla cessazione» fino al termine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125: «Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza). - (Omissis). 3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validita' fino alla medesima data.».