IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 40, comma 2,  lettera  p),  della  predetta  legge  n.
196/2009, concernente  la  progressiva  eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti
di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il
versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa
del bilancio dello Stato; 
  Visto l'art. 44-ter, comma 3, della predetta legge n. 196/2009,  in
base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «...sono  ...
definite le modalita' per la soppressione  in  via  definitiva  delle
contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle  quali  non
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  5,  commi  4-ter  e
4-quater,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle  risorse
residue.»; 
  Visto l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  concernente  «Eliminazione   delle
gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti
correnti di tesoreria», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2017, in base al quale: 
    la soppressione delle contabilita' speciali di cui all'allegato 3
- lista B avviene  a  seguito  di  istruttoria  tecnica  a  cura  del
Dipartimento della protezione civile, avuto  riguardo  alla  verifica
degli interventi gia' in corso o,  comunque,  contenuti  in  atti  di
programmazione formalmente approvati  e  integralmente  finanziati  a
valere sulle relative disponibilita' residue alla  data  del  decreto
medesimo,  alla  provenienza  originaria  delle  risorse,  nonche'  a
contenziosi eventualmente pendenti (comma 2); 
    con uno o piu' successivi decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e' individuata la data entro  la  quale  e'  operata  la
soppressione delle contabilita' speciali e indicata  la  destinazione
delle eventuali disponibilita' residue (comma 2); 
    la soppressione  delle  contabilita'  speciali  in  questione  e'
effettuata con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
(comma 3); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio  2020,  recante  «Eliminazione  delle   gestioni   contabili
operanti a valere sulle contabilita'  speciali  afferenti  ad  eventi
calamitosi di cui alla  lista  B  dell'allegato  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017»,  con  il
quale sono individuate le contabilita' speciali di cui alla  lista  B
dell'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri dell'8 febbraio 2017 per le quali operare la soppressione in
via definitiva, con  indicazione  della  data  di  chiusura  e  della
destinazione delle risorse residue; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  13  febbraio  2020,  che  prevede   la
possibilita' di richiedere la  proroga  almeno  trenta  giorni  prima
della  data  di  chiusura  prevista  per  la  relativa   contabilita'
speciale; 
  Vista la nota n. CG0066300 del  14  dicembre  2020,  da  parte  del
Dipartimento della protezione civile, con la quale si comunica che  i
titolari delle contabilita' speciali numeri 1231, 3912, 3990  e  5456
hanno  chiesto  di  prorogare  al  31  dicembre  2021  la   data   di
soppressione delle medesime contabilita', gia' fissata al 31 dicembre
2020 dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  13
febbraio 2020, e  che  lo  stesso  Dipartimento,  dopo  una  compiuta
istruttoria, ha valutato di poter accordare la proroga delle predette
contabilita' speciali; 
  Visto lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, recante «Proroga della scadenza delle gestioni contabili di
cui all'allegato 1 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 13 febbraio 2020 recante  "Eliminazione  delle  gestioni
contabili operanti a valere su  contabilita'  speciali  afferenti  ad
eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8  febbraio  2017"»,  in
corso di perfezionamento, che dispone la proroga al 31 dicembre  2021
della data di soppressione delle contabilita' speciali  numeri  1231,
3912, 3990 e 5456; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Tenuto  conto  che  la  soppressione  delle  contabilita'  speciali
afferenti ad eventi calamitosi e' disposta con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto opportuno procedere alla soppressione delle  gestioni  che
operano su contabilita' speciale,  la  cui  data  e'  fissata  al  31
dicembre 2020 dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del  13  febbraio  2020,  con  esclusione  di  quelle  relative  alle
contabilita' speciali numeri 1231, 3912, 3990 e 5456, per le quali si
provvedera' con separato provvedimento una volta emanato  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di proroga; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contabilita' speciali di cui all'allegato 3 - lista B, al decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
 
  1.  Le  gestioni  operanti  sulle  contabilita'  speciali,  di  cui
all'allegato 3 - lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  dell'8  febbraio  2017,  e  riportate  nell'allegato  1  al
presente decreto, sono soppresse alla data del 31 dicembre  2020.  La
chiusura  delle  contabilita'  speciali   interessate   e'   disposta
d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Le somme  eventualmente  giacenti  sulle  contabilita'  speciali
soppresse   sono   versate   secondo   le   destinazioni    riportate
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  3.  I  titolari  delle  gestioni   soppresse   rendono   il   conto
amministrativo della loro gestione al 31 dicembre  2020,  secondo  le
disposizioni di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017. 
  Il presente decreto viene trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 febbraio 2021 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta