Art. 4 
 
  1. Il MUR disporra', su richiesta del beneficiario, l'anticipazione
dell'agevolazione di cui all'art. 1  come  previsto  dalle  «National
Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo  ammesso,
nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso  di
soggetti privati, e' disposta nella misura del 50%,  previa  garanzia
da  apposita  polizza  fideiussoria  o  assicurativa  rilasciata   al
soggetto  interessato  secondo  lo  schema  approvato  dal  MUR   con
specifico provvedimento. 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell'art. 16  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi,
altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede  di  verifica  finale,  nonche'  di  economie  di
progetto. 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  del  beneficiario  alla  revoca  delle  agevolazioni,  con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.