Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  deputati,  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati in  proporzione  al  numero  dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma
1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o  di
cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause  di
impedimento dei componenti della Commissione. 
  3. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza  composto  dal  presidente,  da   due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta  dei  componenti  la
Commissione. Se  nessuno  riporta  tale  maggioranza  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti; e' eletto il candidato che  ottiene  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  5. La Commissione, al  termine  dei  propri  lavori,  presenta  una
relazione alla Camera dei deputati sui  risultati  dell'attivita'  di
inchiesta.