Art. 4 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati  al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi
3 e 6. 
  2. La violazione  dell'obbligo  di  cui  al  comma  l,  nonche'  la
diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o  informazione,
di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e'  stata
vietata la divulgazione  sono  punite  ai  sensi  della  legislazione
vigente.