Art. 3 Disposizioni finali 1. Le maggiorazioni dell'indennita' di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 gennaio 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. ne n. 318