LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  Testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito,
«TUF»); 
  Visti in particolare gli  articoli  6,  comma  2,  lettera  b-bis),
numeri 2 e 8, 25-ter, comma 2 e 31, comma 6, lettera l), del TUF; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private (di seguito, «CAP»)  e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva  (UE)  2016/97  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla  distribuzione  assicurativa  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento della Consob adottato con  delibera  n.  20307
del 15 febbraio 2018, recante norme di attuazione del TUF in  materia
di intermediari (di seguito, «Regolamento Intermediari») e successive
modificazioni; 
  Vista, in particolare, la delibera del 29 luglio  2020,  n.  21466,
recante modifiche al Regolamento Intermediari; 
  Visti gli Orientamenti ESMA sulla valutazione  delle  conoscenze  e
competenze (AESFEM/2015/1886) (di seguito, «Orientamenti ESMA»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la  Consob  in
materia  di  servizi  e  attivita'  di  investimento  e  di  gestione
collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019; 
  Considerato  che  e'  opportuno  procedere  a  una  modifica  della
disciplina in materia di conoscenza e competenza del personale  degli
intermediari contenuta nel Titolo IX, della Parte II, del Libro  III,
del  Regolamento  Intermediari,  volta  a   valorizzare   l'autonomia
decisionale dei soggetti abilitati,  secondo  quanto  previsto  dagli
Orientamenti ESMA, fermo  restando  l'obiettivo  della  tutela  degli
investitori; 
  Considerato  che  e',  altresi',  opportuno  mantenere  nel   testo
regolamentare la determinazione  del  periodo  minimo  di  esperienza
richiesto  parametrato   alla   tipologia   di   attivita'   prestata
(consulenza o fornitura di informazioni) e alla qualifica detenuta; 
  Considerato che  e'  opportuno  coordinare  le  diverse  parti  del
Regolamento Intermediari che regolano i  requisiti  di  conoscenza  e
competenza del personale richiamando, in tutto o in parte, il  Titolo
IX, della Parte II, del Libro III, del Regolamento Intermediari; 
  Considerati  i  vincoli  riguardanti  la  disciplina  in  tema   di
distribuzione di prodotti di  investimento  assicurativi  discendenti
dalla pertinente normativa europea, dal CAP e dal TUF; 
  Considerato che e' opportuno prevedere una  disciplina  transitoria
funzionale a salvaguardare l'operativita' dei soggetti che alla  data
di entrata in vigore della presente  delibera  operano  nel  rispetto
della previgente regolamentazione; 
  Considerate le osservazioni pervenute in risposta al  documento  di
consultazione   sulle   proposte   di   modifica   del    Regolamento
Intermediari, pubblicato in data 23 luglio 2020,  come  rappresentate
nella relazione illustrativa che  costituisce  parte  integrante  del
presente provvedimento; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma  2,  lettera
b-bis), numeri 2) e 8), del TUF; 
  Sentita l'IVASS, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2-bis, del TUF; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento  adottato  con  delibera  n.  20307  del  15
  febbraio 2018 recante norme di attuazione del  decreto  legislativo
  24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari 
 
  1. Nel Titolo IX, della Parte II, del Libro  III,  del  Regolamento
Intermediari, sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. l'art. 78 rubricato «Conoscenze e  competenze»  e'  sostituito
dal seguente: 
      «Art. 78 (Requisiti di conoscenza e competenza del  personale).
- 1. I membri del  personale  degli  intermediari,  ivi  inclusi  gli
agenti collegati di cui all'art.  1,  comma  5-septies.2,  del  Testo
unico, possiedono idonee  conoscenze  e  competenze,  secondo  quanto
specificato dalle disposizioni del presente articolo, quando prestano
la consulenza ai clienti in materia di investimenti o quando, secondo
quanto  definito  al  punto  4,  lettera   e),   degli   Orientamenti
AESFEM/2015/1886,  forniscono  ai  clienti  informazioni  riguardanti
strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori. 
  2. Al fine di fornire informazioni e/o di prestare la consulenza, i
membri del personale possiedono almeno uno tra i  seguenti  requisiti
di conoscenza e di esperienza: 
    a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'art. 31  del
Testo unico  o  superamento  dell'esame  previsto  ai  fini  di  tale
iscrizione e, in entrambi i  casi,  almeno  sei  mesi  di  esperienza
professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure  almeno
nove mesi di esperienza professionale nel caso  in  cui  prestano  la
consulenza; 
    b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche,
giuridiche,   bancarie,   assicurative,   finanziarie,   tecniche   o
scientifiche rilasciato da una Universita' riconosciuta dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, o titolo di studio
estero equipollente, e almeno sei mesi  di  esperienza  professionale
nel caso in cui forniscono informazioni, oppure almeno nove  mesi  di
esperienza professionale nel caso in cui prestano la consulenza; 
    c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse  da
quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita'
riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, o titolo di studio  estero  equipollente,  integrato  da  un
master post lauream in discipline economiche,  giuridiche,  bancarie,
assicurative o finanziarie, o da  una  certificazione  di  conoscenze
acquisite  in  ambito  economico-finanziario,  riconosciuta  in   una
giurisdizione dell'Unione europea, e almeno sei  mesi  di  esperienza
professionale nel caso in cui forniscono informazioni, oppure  almeno
nove mesi di esperienza professionale nel caso  in  cui  prestano  la
consulenza; 
    d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse  da
quelle indicate  alla  lettera  b),  rilasciato  da  una  Universita'
riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno  nove  mesi
di esperienza professionale nel caso in cui forniscono  informazioni,
oppure almeno quindici mesi di esperienza professionale nel  caso  in
cui prestano la consulenza; 
    e) diploma di istruzione secondaria superiore e almeno un anno di
esperienza professionale nel caso  in  cui  forniscono  informazioni,
oppure almeno due anni di esperienza professionale nel  caso  in  cui
prestano la consulenza. 
  L'esperienza professionale di cui al presente comma e' maturata nel
decennio precedente l'inizio dell'attivita' ed  e'  effettuata  sulla
base  dell'equivalente  a  tempo  pieno.  Almeno  la  meta'  di  tale
esperienza deve essere  maturata  nel  triennio  precedente  l'inizio
dell'attivita'. Ai fini del  computo  del  requisito  dell'esperienza
professionale  si  sommano  i  periodi  di  esperienza  professionale
documentati, anche maturati presso piu' soggetti. 
  3.  I  membri  del   personale   devono   possedere   un'esperienza
professionale maturata in aree professionali attinenti  alle  materie
individuate dal punto  17  degli  Orientamenti  AESFEM/2015/1886  per
coloro che forniscono informazioni e in aree professionali  attinenti
alle  materie   individuate   dal   punto   18   degli   Orientamenti
AESFEM/2015/1886 per coloro che prestano la consulenza. 
  4. I membri  del  personale  che  alla  data  del  2  gennaio  2018
risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti  ai  sensi  del
comma 2, ma almeno in possesso del diploma di  scuola  secondaria  di
primo grado, possono continuare a  fornire  informazioni  o  prestare
consulenza ai clienti degli intermediari se: 
    a)  alla  data  del  2  gennaio  2018  possedevano  un'esperienza
professionale   documentata,   pertinente   e    adeguata    rispetto
all'attivita' da svolgere, maturata anche presso  piu'  intermediari,
pari a dieci anni decorrenti dal 1° novembre 2007; 
    b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del
2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza  professionale  documentata,
pertinente e adeguata rispetto all'attivita'  da  svolgere,  maturata
anche presso piu' intermediari, pari ad almeno otto anni nel  periodo
di tempo compreso tra il 1°  novembre  2007  e  il  2  gennaio  2018.
L'esperienza cosi' maturata dovra' essere integrata da un periodo  di
supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni. 
  5. Gli intermediari sono tenuti a: 
    a) assicurare che  i  membri  del  personale  addetti  a  fornire
informazioni o a prestare la consulenza possiedano le conoscenze e le
competenze indicate ai commi precedenti; 
    b) assicurare che i membri del personale privi dei  requisiti  di
conoscenza e competenza di cui al presente articolo  possano  operare
unicamente sotto supervisione, in conformita' con quanto previsto dal
punto  20  degli  Orientamenti  AESFEM/2015/1886,  per   un   periodo
complessivo di durata massima pari a quattro anni; 
    c) adottare procedure e misure idonee a garantire  l'applicazione
dei  punti  da  14  a   20   degli   Orientamenti   AESFEM/2015/1886,
differenziando le stesse in ragione della specifica attivita'  svolta
dal personale, in linea con il punto 13 dei citati Orientamenti; 
    d) dotarsi di procedure per garantire  che  la  formazione  e  lo
sviluppo professionale  del  personale  tengano  conto  del  tipo  di
servizio  prestato,  delle  caratteristiche  della  clientela  e  dei
prodotti di investimento offerti, come definiti al punto  4,  lettera
i), degli Orientamenti AESFEM/2015/1886. La revisione delle  esigenze
di sviluppo  e  formazione  dei  membri  del  personale  puo'  essere
affidata  dal  datore  di  lavoro  a  soggetti  terzi   appositamente
incaricati; 
    e) conservare per almeno cinque anni la  documentazione  relativa
alle procedure e alle misure poste in essere ai sensi  delle  lettere
c) e d) e  all'effettiva  applicazione  delle  stesse,  nonche'  alle
conoscenze e competenze del  personale,  al  fine  di  consentire  la
valutazione e la verifica della conformita' ai requisiti dettati  dal
presente articolo e dagli Orientamenti AESFEM/2015/1886; 
    f) rilasciare al membro del personale  che  ne  faccia  richiesta
idonea  attestazione  sui   periodi   di   esperienza   acquisiti   e
sull'attivita' di formazione e di sviluppo professionale svolta.»; 
    B. gli articoli 79, 80, 81 e 82 sono abrogati; 
  2. nella Parte III, del Libro V, del Regolamento Intermediari, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    A. all'art. 107, comma 1, le parole «, 78,  79,  81  e  82»  sono
sostituite dalle parole «e 78»; 
    B. all'art. 109, comma 2, dopo la parola «78», le parole  «,  79,
81, 82» sono eliminate; 
  3. nel Titolo VI, della Parte II, del  Libro  IX,  del  Regolamento
Intermediari, come modificato  dalla  delibera  29  luglio  2020,  n.
21466, all'art. 135-vicies semel: 
    A. al comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «In ogni
caso,  i   soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
garantiscono che i membri del personale che operano  all'interno  dei
locali  mantengano  qualifiche  idonee  e   aggiornino   le   proprie
conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione
o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica  che  preveda,
almeno ogni dodici mesi, la partecipazione a un corso della durata di
almeno trenta ore. I corsi devono concludersi con lo  svolgimento  di
un test di verifica delle conoscenze acquisite all'esito positivo del
quale e' rilasciato al partecipante un attestato da  cui  risulti  il
soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero  di  ore  di
partecipazione al corso, gli argomenti trattati  e  l'esito  positivo
dello stesso.»; 
    B. al comma 2, le parole «indicate nel Titolo IX della  Parte  II
del Libro III» sono sostituite dalle parole «individuate dai punti 17
e 18 degli Orientamenti AESFEM/2015/1886»; 
  4. nella Parte III, del Libro  XI,  del  Regolamento  Intermediari,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. all'art. 146, comma 2, lettera h), le  parole  «81,  comma  1,
lettera c)» sono sostituite dalle parole «78, comma 5, lettera b)»; 
    B. all'art. 154, comma 2, le parole «81,  comma  1,  lettera  c)»
sono sostituite dalle parole «78, comma 5, lettera b)»; 
  5. nella Parte IV, del Libro XI, del Regolamento Intermediari, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    A. all'art. 156, comma 1, le parole «dagli articoli da 78  a  82»
sono sostituite dalle parole  «dall'art.  78»;  le  parole  «mediante
partecipazione a corsi su base periodica,  a  conclusione  dei  quali
sono rilasciati attestati di frequenza» sono sostituite dalle  parole
«secondo le procedure adottate dall'intermediario per conto del quale
operano»; 
    B. all'art. 159, il comma 8 e' abrogato; 
  6. nel Titolo I, della Parte  V,  del  Libro  XI,  del  Regolamento
Intermediari, all'art. 164 sono apportate le seguenti modifiche: 
    A. il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: 
      «1. I  consulenti  finanziari  autonomi  iscritti  all'albo,  a
prescindere dall'esercizio effettivo dell'attivita' e ferme  restando
le ipotesi  di  sospensione  di  cui  al  comma  2-bis,  sono  tenuti
all'aggiornamento professionale coerentemente  con  la  natura  e  le
caratteristiche dell'attivita' prestata ai clienti in conformita' con
quanto  previsto  dal  punto  20,  lettera  b),  degli   Orientamenti
AESFEM/2015/1886.»; 
    B. il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: 
      «2. A tal fine, i consulenti  finanziari  autonomi  di  cui  al
comma 1 partecipano, almeno ogni dodici mesi, a corsi  di  formazione
della durata complessiva di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con
esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore  della  formazione  in
materie economiche, finanziarie,  tecniche  e  giuridiche,  rilevanti
nella  prestazione  del  servizio  di  consulenza   in   materia   di
investimenti.  I  corsi   di   aggiornamento   professionale   devono
concludersi  con  lo  svolgimento  di  un  test  di  verifica   delle
conoscenze acquisite all'esito positivo del quale  e'  rilasciato  un
attestato    comprovante    il    conseguimento    dell'aggiornamento
professionale.»; 
    C. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: 
      «2-bis.  Gli  obblighi  di  aggiornamento  professionale   sono
sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause: 
        a) gravidanza, dall'inizio del terzo mese precedente la  data
prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del  parto
stesso, salvi esoneri ulteriori per  comprovate  ragioni  di  salute,
nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla
maternita' in presenza di figli minori; 
        b) grave malattia o  infortunio,  limitatamente  alla  durata
dell'impedimento; 
        c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse
da quelle indicate alle lettere a) e b). 
  Il consulente finanziario autonomo - anche tramite la  societa'  di
consulenza finanziaria per  conto  della  quale  opera  -  deve  dare
tempestiva comunicazione all'Organismo della sussistenza delle  cause
di sospensione nonche' della loro cessazione. 
  2-ter. Prima della ripresa dell'attivita' nei casi di cui al  comma
2-bis, ai fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di  aggiornamento
professionale,  i  soggetti  di  cui  al  comma   1   effettuano   un
aggiornamento  professionale  non  inferiore   a   trenta   ore.   Se
l'attivita' riprende nello stesso anno, ovvero  nell'anno  successivo
alla sospensione, restano  valide  le  ore  eventualmente  effettuate
prima  della  sospensione.  I   nuovi   obblighi   di   aggiornamento
professionale decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di ripresa dell'attivita'.»; 
    D. il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: 
      «3. Le societa' di consulenza finanziaria si dotano  di  idonee
procedure per garantire l'aggiornamento professionale dei  consulenti
finanziari autonomi operanti  per  loro  conto,  in  conformita'  con
quanto previsto dai commi precedenti.»; 
    E. il comma 4 e' abrogato; 
    F. dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: 
      «4-bis. I consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa'  di
consulenza  finanziaria  conservano,  per  almeno  cinque  anni,   la
documentazione relativa  all'effettivo  adempimento  dell'obbligo  di
aggiornamento professionale.»; 
    G. al comma 5, le parole «periodica della copia  degli  attestati
rilasciati all'esito dei corsi di formazione» sono  sostituite  dalle
parole «, anche periodica, della copia della documentazione  prevista
al comma 4-bis»; 
    H. il comma 6 e' abrogato.