Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le modifiche all'art. 78, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, apportate dalla presente delibera sono applicabili ai membri del personale che iniziano a operare successivamente all'entrata in vigore della presente delibera. Per i membri del personale che hanno iniziato a operare prima dell'entrata in vigore della presente delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli articoli 79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nella versione precedente all'entrata in vigore della presente delibera. 2. Gli obblighi di conservazione della documentazione relativa all'effettivo adempimento dell'aggiornamento professionale previsti dall'art. 164, comma 4-bis, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato dalla presente delibera sono riferiti alle attivita' di aggiornamento professionale svolte successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera. 3. I consulenti finanziari autonomi comunicano - anche tramite la societa' di consulenza finanziaria per conto della quale opera - all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera la sussistenza di cause di sospensione ai sensi dell'art. 164, comma 2-bis, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato dalla presente delibera, intervenute prima dell'entrata in vigore della presente delibera e che a tale data continuano a produrre effetto.