Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le modifiche all'art. 78, comma 2, del regolamento di attuazione
del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia  di
intermediari, adottato con delibera n. 20307 del  15  febbraio  2018,
apportate dalla presente delibera  sono  applicabili  ai  membri  del
personale che  iniziano  a  operare  successivamente  all'entrata  in
vigore della presente delibera. Per i membri del personale che  hanno
iniziato a  operare  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
delibera continuano ad applicarsi le previsioni di cui agli  articoli
79, commi da 2 a 11 e 80, del regolamento di attuazione  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  in  materia  di  intermediari,
adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018,  nella  versione
precedente all'entrata in vigore della presente delibera. 
  2. Gli obblighi  di  conservazione  della  documentazione  relativa
all'effettivo adempimento dell'aggiornamento  professionale  previsti
dall'art. 164, comma 4-bis, del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  in  materia  di  intermediari,
adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come  modificato
dalla presente delibera sono riferiti alle attivita' di aggiornamento
professionale svolte successivamente alla data di entrata  in  vigore
della presente delibera. 
  3. I consulenti finanziari autonomi comunicano - anche  tramite  la
societa' di consulenza finanziaria per  conto  della  quale  opera  -
all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo  unico  dei  consulenti
finanziari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente delibera la sussistenza di cause  di  sospensione  ai  sensi
dell'art. 164, comma 2-bis, del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  in  materia  di  intermediari,
adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come  modificato
dalla presente delibera, intervenute  prima  dell'entrata  in  vigore
della presente delibera e che  a  tale  data  continuano  a  produrre
effetto.