Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di  origine  protetta  «Pane  Toscano»
registrata con Regolamento (CE) n. 2016/303 della Commissione del  1°
marzo 2016. 
    Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di
tutela del Pane Toscano DOP con sede in via  Tiziano  Vecellio  32  -
52100 Arezzo - e  che  il  predetto  consorzio  e'  l'unico  soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  Stati  membri,  di
chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle
denominazioni registrate. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito inoltre il parere della Regione Toscana circa la  richiesta
di modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del
disciplinare di  produzione  della  DOP  «Pane  Toscano»  cosi'  come
modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  alimentari  -  Dipartimento  delle  politiche
competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e  dell'ippica
- Direzione generale per la promozione della qualita'  agroalimentare
e dell'ippica - PQAI IV - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  della  presente  proposta,  dai  soggetti
interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte
del predetto  Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta di riconoscimento alla Commissione europea. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del
regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta
sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.