IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»)  e  successive  modifiche,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da
collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio  2020  con  cui  sono  stati
modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di
corresponsione delle provvigioni di collocamento; 
  Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con  il  quale  si  e'
provveduto a modificare il  comma  4  dell'art.  6  del  «decreto  di
massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per  quali  tipologie  di
aste le provvigioni dovranno essere corrisposte,  nonche'  il  limite
massimo dell'ammontare totale emesso  ai  fini  della  corresponsione
delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle  emissioni  disposte  a  tutto  l'8
marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 47.994 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 14 gennaio e 10 febbraio 2021, con i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 0,25% con godimento  18  gennaio  2021  e
scadenza 15 marzo 2028; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quinta  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 0,25%, avente  godimento  18  gennaio
2021 e scadenza 15 marzo 2028.  L'emissione  della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,25%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni
anno di durata del prestito. 
  La prima cedola dei buoni di cui al presente decreto, pervenendo in
scadenza in data 15 marzo 2021, non verra' corrisposta. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.