Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento della  sesta  tranche  dei  titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13
del «decreto di massima». 
  In deroga a quanto previsto agli articoli 10, comma 2, e 12,  comma
2, del «decreto di massima», cosi' come modificato ed  integrato  dai
decreti n. 108834 del 28 dicembre 2016 e n. 31383 del 16 aprile 2018,
relativi rispettivamente, all'importo della tranche supplementare  ed
alla percentuale spettante nel collocamento supplementare,  l'importo
della tranche relativa al titolo  oggetto  della  presente  emissione
sara' pari al 20%. La percentuale  delle  quote  da  attribuire  agli
specialisti nel collocamento supplementare sara' pari al 20% e  sara'
calcolato per  il  15%  sulla  base  della  performance  sul  mercato
primario per il restante 5% sulla base della performance sul  mercato
secondario. 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 marzo 2021.