IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede  che
il Dipartimento del Tesoro puo' procedere ad emissioni di  titoli  di
Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati  finanziari,  a  tasso
fisso o variabile, comprese le  emissioni  di  «Green  Bond»  di  cui
all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modifiche,  recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  ed   in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  2
marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 47.994 milioni di euro; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio
2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che  gli
interventi finanziati dalle amministrazioni centrali  dello  Stato  a
sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti
climatici, alla  riconversione  energetica,  all'economia  circolare,
alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e  territoriale
possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e  delle  finanze
tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di  Stato
cosiddetti Green, tale da garantire un efficiente  funzionamento  del
mercato secondario di detti titoli; 
  Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il  quale,
nell'istituire, ai fini dell'emissione dei Green Bonds,  un  Comitato
interministeriale coordinato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  avente  l'obiettivo  di  recepire,  organizzare  e   rendere
disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1,  comma  94
della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a  certificare
come «green» le  emissioni  di  debito  pubblico,  trattandosi  delle
informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e
di impatto  ambientale  degli  impieghi  indicati  nell'ambito  della
documentazione dei titoli di cui al comma  92»,  per  «assicurare  il
monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno  dei  programmi
di spesa  orientati  al  contrasto  ai  cambiamenti  climatici,  alla
riconversione energetica,  all'economia  circolare,  alla  protezione
dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Comitato; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalita' di funzionamento
del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione
delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione  dei  titoli  di
Stato Green», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di
bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2,  rubricato  «competenze»,
il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di
consentire al Ministero dell'economia e  delle  finanze  di  ottenere
puntualmente ed inderogabilmente  tutte  le  informazioni  necessarie
alla rendicontazione di effettivo utilizzo e  di  impatto  ambientale
degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione  dei  titoli
di Stato Green»; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021; 
  Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli  di  Stato
green pubblicato in data 25 febbraio  2021  (di  seguito  Green  Bond
Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond  Principles  (GBP)»
del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua  gli  obiettivi
ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la  tracciabilita',
nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei  proventi
dell'emissione, il monitoraggio  delle  spese,  l'impatto  ambientale
delle  medesime,  nonche'  la  rendicontazione  dell'allocazione  dei
proventi; 
  Vista  la  Second  Party  Opinion  di  febbraio  2021,  valutazione
indipendente rilasciata da Vigeo  Eiris  SAS  (V.E)  ai  sensi  della
sezione 6 del suindicato Green Bond Framework rubricata  «Valutazione
indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato  Green»  e
pubblicata in data  25  febbraio  2021,  che  certifica  ex  ante  la
coerenza dell'approccio utilizzato nel Green Bond Framework  con  gli
obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonche' la
conformita'  dello  stesso  ai  Green   Bond   Principles   elaborati
dall'ICMA; 
  Considerato  che  l'ammontare  pari  ai  proventi  della   presente
emissione e' destinato al finanziamento  e/o  al  rifinanziamento  di
misure a sostegno di programmi di spesa  orientati  al  contrasto  ai
cambiamenti climatici, alla  riconversione  energetica,  all'economia
circolare, alla protezione dell'ambiente e alla  coesione  sociale  e
territoriale,  conformemente  a  quanto  disposto  dalla  «legge   di
bilancio 2020» e successive, nonche' a quanto indicato nel Green Bond
Framework; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 1,50% con godimento 30 ottobre 2020 e scadenza  30  aprile
2045 (di seguito «BTP Green»); 
  Considerata l'opportunita' di affidare la  gestione  dell'emissione
dei citati buoni ad un sindacato  di  collocamento  coordinato  dagli
specialisti in titoli di Stato, in  qualita'  di  lead  manager,  BNP
Paribas, Credit Agricole Corp. Inv.  Bank,  Intesa  Sanpaolo  S.p.A.,
J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V., e dai restanti specialisti  in
titoli di Stato italiani, in qualita' di co-lead manager, al fine  di
ottenere  la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso   gli
investitori e di contenere  i  costi  derivanti  dall'accensione  del
medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' alla «Offering Circular» del 3 marzo 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo  unico»  nonche'  del
«decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche  di
buoni  del  Tesoro  poliennali  («BTP  Green»),   con   le   seguenti
caratteristiche: 
    importo: 8.500 milioni di euro; 
    decorrenza: 30 ottobre 2020; 
    scadenza: 30 aprile 2045; 
    tasso di interesse: 1,50% annuo, pagabile in  due  semestralita',
il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito; 
    data di regolamento: 10 marzo 2021; 
    dietimi d'interesse: centotrentuno giorni; 
    prezzo di emissione: 99,168; 
    rimborso: alla pari. 
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile
posticipatamente in due semestralita', il 30 aprile ed il 30  ottobre
di ogni anno di  durata  del  prestito.  La  prima  semestralita'  e'
pagabile il 30 aprile 2021e l'ultima il 30 aprile 2045.