Art. 4 Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2021 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e' assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventisette giorni. 2. Per l'anno scorta 2021 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprieta' dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a tre giorni. 3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2021 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventisette giorni.