Art. 4 
 
Obbligo di detenzione di scorte specifiche  a  carico  dell'Organismo
               centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) 
 
  1. Ai sensi  dell'art.  9,  comma  6  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2021 all'OCSIT, istituito ai
sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, e'  assegnato  un
obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventisette giorni. 
  2. Per l'anno scorta 2021 le  scorte  in  prodotti  con  le  stesse
caratteristiche  delle  scorte  specifiche,  di  seguito   denominate
«scorte in prodotti»,  di  proprieta'  dei  soggetti  obbligati  sono
conseguentemente pari a tre giorni. 
  3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2021 a carico  dei  soggetti
obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4,  del  decreto
legislativo di cui al comma  1,  obblighi  di  delega  nei  confronti
dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventisette giorni.