Art. 5 
 
Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte
  di sicurezza di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2021 
 
  1.  In  esito  all'applicazione  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249,   la   quota   individuale
dell'obbligo di scorta complessiva di  cui  all'art.  1,  comprensiva
della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata  per  ogni
soggetto obbligato secondo i seguenti criteri: 
    a) in misura proporzionale al relativo immesso in  consumo  delle
diverse tipologie di  prodotti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  che
complessivamente  ammontano  a  32.557.282   tep,   ai   fini   della
determinazione delle scorte in  prodotti  che  i  soggetti  obbligati
devono detenere; 
    b) in misura proporzionale al  relativo  immesso  in  consumo  di
tutte  le  tipologie  di   prodotti   energetici,   ai   fini   della
determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza. 
  2.  Le  scorte  in  prodotti  di   cui   al   comma   1   ammontano
complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2021, a 2.684.333
tep, di cui le scorte specifiche  dell'OCSIT  ammontano  a  2.415.900
tep,   mentre   le   rimanenti   scorte   di   sicurezza    ammontano
complessivamente a livello Paese a 6.565.432 tep.  La  trasformazione
in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in  prodotti
e delle scorte di sicurezza e' effettuata attraverso  i  coefficienti
riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2. 
  3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte  specifiche,
di scorte  in  prodotti  e  di  scorte  di  sicurezza  e'  comunicata
all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente  attraverso  la
piattaforma informatica citata in premessa,  alla  quale  l'OCSIT  ed
ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di
propria competenza. 
  4. A tal fine, il  soggetto  obbligato  accedendo  con  le  proprie
credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a  prendere
visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due
fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti
(valore  X3  ),  con  l'indicazione  delle  relative  quote   massime
detenibili nel territorio di altri stati membri dell'Unione  europea.
L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata  piattaforma
informatica e' tenuto a  prendere  visione  del  proprio  obbligo  di
scorta  nella  fattispecie  di  scorte  specifiche  (valore   X27   )
detenibile esclusivamente nel territorio nazionale. 
  5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti
per l'anno scorta 2021 deve essere costituita a decorrere  dalle  ore
0.00 del 1° luglio 2021. Parimenti le  scorte  specifiche  dell'OCSIT
per l'anno scorta 2021 devono essere costituite a decorrere dalle ore
0.00 del 1° luglio 2021. 
  6. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti
a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2  la
dislocazione delle  scorte  di  sicurezza  e  scorte  in  prodotti  a
copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari
obbligo di comunicazione e' disposto in capo all'OCSIT  relativamente
alle scorte specifiche. 
  7. Qualora le scorte di sicurezza e le  scorte  in  prodotti  siano
dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita'  risulti  essere
di operatori  economici  diversi  dal  soggetto  obbligato,  ai  fini
dell'assolvimento  dell'obbligo  e'  necessaria  una  conferma  della
costituzione di tali scorte  effettuata  dai  titolari  degli  stessi
depositi fiscali presso cui le  scorte  sono  dislocate,  tramite  la
piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo  di  conferma
e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT. 
  8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di  sicurezza,
delle scorte specifiche e delle  scorte  in  prodotti  potra'  essere
disposta previa le modalita' operative e  tempistica  previste  nella
stessa piattaforma.