Art. 5 Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021 1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, e' determinata per ogni soggetto obbligato secondo i seguenti criteri: a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 32.557.282 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere; b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza. 2. Le scorte in prodotti di cui al comma 1 ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2021, a 2.684.333 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.415.900 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 6.565.432 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza e' effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2. 3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza e' comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza. 4. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X60 ) e scorte in prodotti (valore X3 ), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica e' tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X27 ) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale. 5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2021 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2021. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2021 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2021. 6. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione e' disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche. 7. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarita' risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo e' necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma e' disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT. 8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potra' essere disposta previa le modalita' operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.