Art. 6 
 
Valutazione annuale del  limite  massimo  percentuale  di  scorte  di
  sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero 
 
  1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.  5,  commi  5  e  6  e
dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.
249, e tenuto  conto  dell'andamento  del  mercato  delle  scorte  di
sicurezza e dell'attuale direttiva  comunitaria,  per  l'anno  scorta
2021, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di
sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di  altri  stati
membri dell'Unione europea e' fissato al 100 per cento. 
  2.  L'OCSIT  detiene  le  scorte  di  cui  all'art.  4,  comma   1,
esclusivamente nel territorio nazionale.