Art. 7 
 
Limite dei  biocarburanti  detenibili  a  copertura  dell'obbligo  di
              scorte di sicurezza e scorte in prodotti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere  b)  e  c)  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti
percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun  soggetto
obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in
prodotti per l'anno scorta 2021 relativamente ai prodotti  gasolio  e
benzina per motori: 
    a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento; 
    b) biocarburanti miscelabili con la benzina per  motori:  10  per
cento. 
  2. I biocarburanti, nelle misure  massime  previste  dal  comma  1,
possono essere fatti valere a copertura  dell'obbligo  di  scorta  di
sicurezza (valore  X60  )  qualora  siano  stoccati,  anche  in  siti
diversi, in relazione a benzina per motori  e  gasolio  destinati  ad
essere utilizzati nel  settore  dei  trasporti,  sia  nel  territorio
nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea. 
  3. I biocarburanti, nelle misure  massime  previste  dal  comma  1,
possono essere fatti valere a copertura  dell'obbligo  di  scorta  in
prodotti (valore X3 ) qualora siano stoccati, anche in siti  diversi,
in relazione a benzina per  motori  e  gasolio  destinati  ad  essere
utilizzati nel settore dei trasporti, sia  nel  territorio  nazionale
che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.