IL MINISTRO 
                   DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 39, della legge n. 178 del 30 dicembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  322
del 30 dicembre 2020, che modifica l'art. 1, comma 506,  della  legge
n. 205 del 27 dicembre 2017, al fine di prevedere una proroga, per il
2021,  dell'innalzamento  delle  percentuali  di  compensazione   IVA
applicabili alle cessioni di  animali  vivi  delle  specie  bovina  e
suina; 
  Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del 29 dicembre 2017, come modificato dall'art. 1,  comma  39,  della
legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che prevede che  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, da  adottarsi  entro
il 31 gennaio di ciascuna delle annualita' 2018, 2019, 2020  e  2021,
ai sensi dell' art. 34, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali  di  compensazione
IVA applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie  bovina  e
suina siano innalzate, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019, 2020
e 2021, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per  cento  e
all'8 per cento e che tale innalzamento non comporti  minori  entrate
superiori a 20 milioni di euro annui; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n.  633  del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per  le  cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  del  12  maggio  1992,
emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e il Ministro della  marina  mercantile,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di
prodotti agricoli e ittici compresi nella  Tabella  A,  parte  prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972; 
  Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del
citato art. 34 del  decreto  n.  633  del  1972,  sono  innalzate  le
percentuali  di  compensazione  applicabili  a  taluni  prodotti  del
settore lattiero-caseario in misura non superiore  al  10  per  cento
nonche', entro il limite di 20 milioni di  euro  di  minori  entrate,
quelle applicabili nell'anno 2016 alle cessioni di animali vivi delle
specie bovina e suina in misura non  superiore,  rispettivamente,  al
7,7 per cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
gennaio 2016, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  Politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 39 del  17  febbraio  2016,  concernente
modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con  i
decreti del  30  dicembre  1997  e  del  23  dicembre  2005,  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo  anno
2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per
cento le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
delle specie bovina e suina; 
  Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31  gennaio  2017  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972,  sono  innalzate,
entro il  limite  di  20  milioni  di  euro  di  minori  entrate,  le
percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 alle cessioni
di animali vivi delle specie bovina e suina in misura non  superiore,
rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
gennaio 2017, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del  17  marzo  2017,  contenente  la
proroga  dell'innalzamento   delle   percentuali   di   compensazione
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
febbraio 2018, emanato di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del  17  marzo  2018,  contenente  la
proroga  dell'innalzamento   delle   percentuali   di   compensazione
applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina
nella misura, rispettivamente, del 7,65 per cento e del 7,95; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
marzo 2019, emanato di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 129 del 4  giugno  2019,  contenente  la
proroga  della  misura   dell'innalzamento   delle   percentuali   di
compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle  specie
bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65  per  cento  e
del 7,95; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
giugno 2020, emanato di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 184 del 23 luglio  2020,  contenente  la
proroga  della  misura   dell'innalzamento   delle   percentuali   di
compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi delle  specie
bovina e suina nella misura, rispettivamente, del 7,65  per  cento  e
del 7,95; 
  Considerato che, al fine di rispettare, per il 2021, il  limite  di
20 milioni di euro  di  minori  entrate  derivanti  dall'innalzamento
delle percentuali di compensazione per le cessioni  di  animali  vivi
delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate,
anche per il 2021, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e
del 7,95 per cento  e  che,  conseguentemente,  le  misure  contenute
nell'art. 1, comma 2, del citato decreto del 26 gennaio 2016  possono
essere applicate anche nell'anno 2021; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga di talune percentuali di compensazione 
 
  1. All'art. 1, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  del  26  gennaio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39  del  17  febbraio
2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  anni
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».