Art. 2 Tariffe e criteri di riparto 1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 sono a carico dei richiedenti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I. 2. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni due anni. L'aggiornamento assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attivita'. 3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1.