Art. 2 
 
                    Tariffe e criteri di riparto 
 
  1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste
dall'art. 1 sono a carico dei richiedenti di cui all'art.  35,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,  n.
239 e gli importi delle relative tariffe sono indicati  nell'allegato
I. 
  2. Gli importi delle tariffe di cui  al  comma  1  sono  aggiornati
almeno  ogni  due  anni.  L'aggiornamento   assorbe   gli   eventuali
scostamenti delle tariffe desumibili in sede  di  espletamento  delle
attivita'. 
  3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe affluiscono
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le
attivita' di cui all'art. 1.