Art. 2 
 
      Composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti 
                 e requisiti generali dei componenti 
 
  1. I componenti dell'elenco delle  personalita'  indipendenti  sono
nominati tra i seguenti soggetti: 
    a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o
a riposo; 
    b)  docenti  di  ruolo  universitari   in   materie   giuridiche,
economiche o fiscali, in servizio o a riposo; 
    c) iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori
commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti o contabili. 
  2. Ai fini della nomina, i magistrati ordinari in  servizio  devono
avere  svolto  per  almeno  cinque  anni   funzioni   giudicanti   di
legittimita' ed essere indicati al  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze dal Consiglio superiore della magistratura. 
  3. I componenti dell'elenco devono: 
    a) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
    b) non avere riportato condanne  a  pena  detentiva  per  delitti
comuni non colposi o per contravvenzioni ovvero  condanne  per  reati
tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o  di
sicurezza; 
    c)   avere   comprovata   esperienza   in   materia   tributaria,
preferibilmente nel settore dei prezzi di trasferimento; 
    d) avere l'idoneita' fisica e  psichica  allo  svolgimento  delle
funzioni richieste; 
    e) non essere dipendenti di un soggetto che fornisce  servizi  di
consulenza fiscale ovvero collaboratori  esterni  che  prestano  allo
stesso consulenza a titolo professionale, ne' esserlo stati nel corso
dei tre anni precedenti la nomina. 
  4. I  componenti  dell'elenco,  ove  chiamati  a  far  parte  della
Commissione  consultiva  o  della  Commissione  per  la   risoluzione
alternativa delle controversie, istituite  rispettivamente  ai  sensi
degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,
devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni  di  cui  all'art.
10, comma 5, lettera a), b), c), del medesimo decreto legislativo.