Art. 2 Composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti e requisiti generali dei componenti 1. I componenti dell'elenco delle personalita' indipendenti sono nominati tra i seguenti soggetti: a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o a riposo; b) docenti di ruolo universitari in materie giuridiche, economiche o fiscali, in servizio o a riposo; c) iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti o contabili. 2. Ai fini della nomina, i magistrati ordinari in servizio devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimita' ed essere indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura. 3. I componenti dell'elenco devono: a) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; b) non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni ovvero condanne per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; c) avere comprovata esperienza in materia tributaria, preferibilmente nel settore dei prezzi di trasferimento; d) avere l'idoneita' fisica e psichica allo svolgimento delle funzioni richieste; e) non essere dipendenti di un soggetto che fornisce servizi di consulenza fiscale ovvero collaboratori esterni che prestano allo stesso consulenza a titolo professionale, ne' esserlo stati nel corso dei tre anni precedenti la nomina. 4. I componenti dell'elenco, ove chiamati a far parte della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), b), c), del medesimo decreto legislativo.