Art. 2
Composizione dell'elenco delle personalita' indipendenti
e requisiti generali dei componenti
1. I componenti dell'elenco delle personalita' indipendenti sono
nominati tra i seguenti soggetti:
a) magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in servizio o
a riposo;
b) docenti di ruolo universitari in materie giuridiche,
economiche o fiscali, in servizio o a riposo;
c) iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori
commercialisti o dei revisori ufficiali dei conti o contabili.
2. Ai fini della nomina, i magistrati ordinari in servizio devono
avere svolto per almeno cinque anni funzioni giudicanti di
legittimita' ed essere indicati al Ministro dell'economia e delle
finanze dal Consiglio superiore della magistratura.
3. I componenti dell'elenco devono:
a) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
b) non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti
comuni non colposi o per contravvenzioni ovvero condanne per reati
tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di
sicurezza;
c) avere comprovata esperienza in materia tributaria,
preferibilmente nel settore dei prezzi di trasferimento;
d) avere l'idoneita' fisica e psichica allo svolgimento delle
funzioni richieste;
e) non essere dipendenti di un soggetto che fornisce servizi di
consulenza fiscale ovvero collaboratori esterni che prestano allo
stesso consulenza a titolo professionale, ne' esserlo stati nel corso
dei tre anni precedenti la nomina.
4. I componenti dell'elenco, ove chiamati a far parte della
Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione
alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi
degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,
devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.
10, comma 5, lettera a), b), c), del medesimo decreto legislativo.