Art. 3 Rimozione dei nominativi dall'elenco delle personalita' indipendenti 1. Sono rimossi dall'elenco di cui all'art. 1 i nominativi delle personalita' indipendenti che: a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; b) se magistrati in servizio, cessano dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; c) rinunciano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a far parte di una Commissione consultiva o di una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49; d) comunicano la loro sopravvenuta indisponibilita' a continuare a far parte dell'elenco. 2. La rimozione dall'elenco dei componenti e' disposta, altresi', nei confronti dei soggetti per i quali sia stata segnalata dalla Commissione europea l'assenza del requisito di indipendenza, accertata a seguito di obiezione sollevata da uno Stato membro dell'Unione europea. 3. La rimozione dall'elenco e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale delle Finanze, previa comunicazione notificata agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione dei motivi e l'invito a presentare eventuali osservazioni entro i successivi venti giorni. 4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora le osservazioni presentate dagli interessati non si ritengano accoglibili, si provvede alla rimozione dall'elenco dandone comunicazione agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo. 5. In caso di rimozione dall'elenco di uno o piu' nominativi delle personalita' indipendenti, secondo le modalita' stabilite dai commi 3 e 4, si procede tempestivamente alla relativa sostituzione e alla comunicazione alla Commissione europea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 marzo 2021 Il Ministro: Franco