Art. 3 
 
                Rimozione dei nominativi dall'elenco 
                   delle personalita' indipendenti 
 
  1. Sono rimossi dall'elenco di cui all'art. 1  i  nominativi  delle
personalita' indipendenti che: 
    a) perdono uno dei requisiti  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto; 
    b) se magistrati in  servizio,  cessano  dall'impiego  per  causa
diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo
i rispettivi ordinamenti; 
    c) rinunciano  per  tre  volte  consecutive,  senza  giustificato
motivo,  a  far  parte  di  una  Commissione  consultiva  o  di   una
Commissione  per  la  risoluzione  alternativa  delle   controversie,
istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 49; 
    d) comunicano la loro sopravvenuta indisponibilita' a  continuare
a far parte dell'elenco. 
  2. La rimozione dall'elenco dei componenti e'  disposta,  altresi',
nei confronti dei soggetti per i  quali  sia  stata  segnalata  dalla
Commissione  europea  l'assenza  del   requisito   di   indipendenza,
accertata a seguito  di  obiezione  sollevata  da  uno  Stato  membro
dell'Unione europea. 
  3. La rimozione dall'elenco e' disposta con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  direttore  generale
delle Finanze, previa comunicazione  notificata  agli  interessati  a
mezzo PEC o con altro  mezzo  idoneo,  contenente  l'indicazione  dei
motivi  e  l'invito  a  presentare  eventuali  osservazioni  entro  i
successivi venti giorni. 
  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora
le  osservazioni  presentate  dagli  interessati  non  si   ritengano
accoglibili,  si  provvede   alla   rimozione   dall'elenco   dandone
comunicazione agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo. 
  5. In caso di rimozione dall'elenco di uno o piu' nominativi  delle
personalita' indipendenti, secondo le modalita' stabilite dai commi 3
e 4, si procede tempestivamente alla  relativa  sostituzione  e  alla
comunicazione alla Commissione europea. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 marzo 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco