Art. 3
Rimozione dei nominativi dall'elenco
delle personalita' indipendenti
1. Sono rimossi dall'elenco di cui all'art. 1 i nominativi delle
personalita' indipendenti che:
a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 2 del presente
decreto;
b) se magistrati in servizio, cessano dall'impiego per causa
diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo
i rispettivi ordinamenti;
c) rinunciano per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, a far parte di una Commissione consultiva o di una
Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie,
istituite rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13 del decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 49;
d) comunicano la loro sopravvenuta indisponibilita' a continuare
a far parte dell'elenco.
2. La rimozione dall'elenco dei componenti e' disposta, altresi',
nei confronti dei soggetti per i quali sia stata segnalata dalla
Commissione europea l'assenza del requisito di indipendenza,
accertata a seguito di obiezione sollevata da uno Stato membro
dell'Unione europea.
3. La rimozione dall'elenco e' disposta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale
delle Finanze, previa comunicazione notificata agli interessati a
mezzo PEC o con altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione dei
motivi e l'invito a presentare eventuali osservazioni entro i
successivi venti giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, ovvero qualora
le osservazioni presentate dagli interessati non si ritengano
accoglibili, si provvede alla rimozione dall'elenco dandone
comunicazione agli interessati a mezzo PEC o con altro mezzo idoneo.
5. In caso di rimozione dall'elenco di uno o piu' nominativi delle
personalita' indipendenti, secondo le modalita' stabilite dai commi 3
e 4, si procede tempestivamente alla relativa sostituzione e alla
comunicazione alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2021
Il Ministro: Franco