Art. 3 
 
                Termini e specifiche di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province,  le
Citta'  metropolitane,  i  liberi  consorzi  comunali,  le  comunita'
montane  e  le  I.P.A.B.  (ora  A.S.P.),  ad  esclusione  degli  enti
appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto  Adige
e Valle d'Aosta, devono  presentare  telematicamente,  esclusivamente
con le modalita'  di  cui  all'art.  2,  richiesta  di  contributo  a
decorrere dal 12 aprile 2021 ed entro le  ore  14,00  del  31  maggio
2021, a pena di decadenza. 
  2. La richiesta di contributo deve essere debitamente  sottoscritta
dal responsabile del servizio  finanziario  mediante  apposizione  di
firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione
«Configurazione Ente» dell'Area certificati - TBEL del sito web della
Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno. 
  3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva  che  pregiudichi
la certezza del dato riportato nella  certificazione  gia'  trasmessa
telematicamente, comporta la non validita' della stessa ai  fini  del
rimborso degli oneri in argomento. 
  4.  E'  data  facolta'  agli  enti,  che  avessero  necessita'   di
rettificare  i  dati  gia'  trasmessi,   di   inoltrare   una   nuova
certificazione, dopo aver  annullato  la  precedente  certificazione,
sempre telematicamente e comunque entro il  termine  di  trasmissione
fissato al precedente comma 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 marzo 2021 
 
                                     Il direttore centrale: Colaianni