Art. 3 Termini e specifiche di trasmissione 1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, le province, le Citta' metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunita' montane e le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalita' di cui all'art. 2, richiesta di contributo a decorrere dal 12 aprile 2021 ed entro le ore 14,00 del 31 maggio 2021, a pena di decadenza. 2. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione «Configurazione Ente» dell'Area certificati - TBEL del sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno. 3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione gia' trasmessa telematicamente, comporta la non validita' della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento. 4. E' data facolta' agli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2021 Il direttore centrale: Colaianni