IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, nonche' l'ulteriore delibera  del  Consiglio
dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha  previsto  la  proroga  dello
stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  652  del  19
marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25  marzo  2020,  n.
656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile
2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18  aprile  2020  e
nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020,  n.
672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio  2020,  n.  680  del  11
giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n.
690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4  agosto  2020,  n.  692  dell'11
agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n.
702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n.  706  del  7
ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020,
n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del
20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre
2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre  2020  e  n.
719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17
dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733  del  31  dicembre
2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737
del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021 e la n. 747 del 26  febbraio  2021  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 739 dell'11 febbraio  2021,  recante  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione  Umbria»,  con
cui si e' autorizzato il reperimento di  professionalita'  specifiche
da destinare alle strutture sanitarie della Regione Umbria; 
  Visto l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
  Visto l'art. 2222 del codice civile; 
  Considerato  che,  in  ragione  dell'evolversi   della   criticita'
determinatasi nella Regione Umbria con  riferimento  alla  diffusione
della pandemia da COVID-19, nonche'  dell'esito  della  procedura  di
reperimento di personale medico, infermieristico e  socio  sanitario,
avviata  in  attuazione  della  citata   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 739  del  2021,  la  medesima
regione, con note dell'8 e del 12 marzo  2021,  ha  rappresentato  la
condivisibile esigenza di prorogare gli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione, coordinata e continuativa, del  personale  a
tal fine conferiti, in scadenza al 31  marzo  2021,  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 3 della medesima ordinanza; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
  Di concerto con il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                          Proroga incarichi 
                         di lavoro autonomo 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella  Regione  Umbria,  per  il  supporto
delle attivita' delle aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, la Regione Umbria e' autorizzata a prorogare  fino  al
30  aprile  2021  gli  incarichi  di  lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa, in  scadenza  al  31  marzo
2021, conferiti ai sensi dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 739  dell'11  febbraio  2021,
come di seguito indicati: 
    a) quattro medici specializzati di cui all'art. 1, comma 1, lett.
a) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in  euro
30.240,00; 
    b) cinque  medici  abilitati,  anche  non  specializzati  di  cui
all'art. 1, comma 1, lett. b) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con  un
onere quantificato in euro 25.200,00; 
    c) quattro infermieri di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lett.  c)
dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
17.472,00; 
    d) quaranta operatori socio sanitari di cui all'art. 1, comma  1,
lett. d) dell'ordinanza n. 739 del 2021, con un onere quantificato in
euro 147.840,00. 
  2. Al personale incaricato  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  di
ventitre unita' di personale, residente fuori dalla  Regione  Umbria,
e' altresi' riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari
ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato  in  euro
23.000,00, nel limite delle disponibilita' di cui all'art.  2,  comma
1, per il vitto, l'alloggio  e  il  viaggio  presso  i  comuni  della
Regione Umbria.