Art. 2 Disposizioni finanziarie e finali 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2020 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 476