Art. 3 
 
  Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2021 
 
  1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2  alle  singole  citta'
metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno
2021 a titolo di Fondo sperimentale di  riequilibrio  e'  erogato  in
unica  soluzione  entro  il  30  marzo  2021.  In  caso  di  parziale
disponibilita' delle risorse necessarie il  saldo  sara'  erogato  al
conseguimento della residua disponibilita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 marzo 2021 
 
                                       Il Capo del Dipartimento       
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Sgaraglia               
Il Ragioniere generale 
     dello Stato      
       Mazzotta