Art. 3 Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2021 1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole citta' metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2021 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e' erogato in unica soluzione entro il 30 marzo 2021. In caso di parziale disponibilita' delle risorse necessarie il saldo sara' erogato al conseguimento della residua disponibilita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2021 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Sgaraglia Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta