Art. 2 Termine di presentazione del certificato 1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, a pena di decadenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2021 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Sgaraglia Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta