Art. 2 
 
              Termine di presentazione del certificato 
 
  1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso  dagli
enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti  per
territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2021, a pena  di
decadenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 marzo 2021 
 
                              Il Capo del Dipartimento per gli affari 
                                      interni e territoriali          
                                             Sgaraglia                
Il Ragioniere generale 
     dello Stato      
       Mazzotta