IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015,  recante
«Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace  azione  di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.  1  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Legge  di  stabilita'   2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2015, n. 143; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e,
in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante
«Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali  a  base
di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2021, n. 32; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Ministro  della  salute
succitato,  ai  sensi  del  quale  «Con   successivi   provvedimenti,
l'Agenzia italiana  del  farmaco  definisce  modalita'  e  condizioni
d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda
informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra,  ai
sensi  del  quale  «L'Agenzia  italiana  del  farmaco  istituisce  un
registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio  dell'impiego
dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione  dei
dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro  della
salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»; 
  Visti i pareri della Commissione  tecnico-scientifica  dell'Agenzia
italiana del farmaco resi in data 10  e  17  febbraio  2021,  che  ha
approvato il registro dedicato all'uso appropriato e al  monitoraggio
dell'impiego dei medicinali a base di anticorpi  monoclonali  per  il
trattamento di COVID-19; 
  Visto il parere reso dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in
data 26 febbraio 2021, secondo cui casirivimab  e  imdevimab  possono
essere  usati  in  associazione  per  il  trattamento   di   COVID-19
confermata in pazienti che non necessitano di ossigeno  supplementare
e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa; 
  Considerata la necessita' di definire le modalita' e le  condizioni
d'impiego degli anticorpi  monoclonali  casirivimab  e  imdevimab  in
associazione, prodotti dall'azienda farmaceutica Regeneron/Roche; 
  Considerato    il    parere    favorevole     della     Commissione
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 17
marzo 2021, sulle modalita' e le condizioni di impiego di casirivimab
e imdevimab in associazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modalita' e condizioni di impiego 
 
  1. L'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab,
prodotta dall'azienda farmaceutica Regeneron/Roche, e' impiegata  nel
rispetto delle seguenti modalita': 
    a) la selezione del paziente e' affidata ai  medici  di  medicina
generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici delle USCA(R) e, in
generale, ai medici che abbiano l'opportunita' di entrare in contatto
con pazienti affetti da COVID di recente  insorgenza  e  con  sintomi
lievi-moderati e di indirizzarli rapidamente alla struttura presso la
quale effettuare il trattamento e  deve  avvenire  nel  rispetto  dei
criteri fissati dalla CTS, di cui all'allegato 1; 
    b)  la  prescrivibilita'  del  prodotto  e'  limitata  ai  medici
operanti nell'ambito delle strutture identificate  a  livello  locale
per la somministrazione; 
    c) e' raccomandato il trattamento nell'ambito  di  una  struttura
ospedaliera o comunque  in  setting  che  consentano  una  pronta  ed
appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi; 
    d)  la  prescrizione  ed  il  trattamento  devono  garantire   la
somministrazione del prodotto il piu' precocemente possibile rispetto
all'insorgenza dei sintomi, e  comunque  non  oltre  i  dieci  giorni
dall'inizio degli stessi. 
  2.  La  definizione  del  percorso  attraverso  il  quale   vengono
identificati i pazienti  eleggibili  al  trattamento  e'  rimessa  ai
provvedimenti delle regioni e delle province autonome.