Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse
previste nella delibera del Consiglio dei ministri  del  26  febbraio
2021 citata in premessa. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  e'  autorizzata  a
trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.